Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 21064
dell'11 aprile 2013, depositata il 16 maggio
Il caso riguarda un automobilista nei
cui confronti si era proceduto per il reato di cui all’art. 186 C.d.S..
Nel corso dell’esecuzione delle due
prove con l’etilometro, necessarie per la validità ex art. 379 del Regolamento
del Codice della Strada, però, gli agenti
della stradale si erano trovati a dover correggere gli scontrini dei risultati
poiché l’orario indicato dagli stessi non coincideva con quello in cui erano
state effettuate le prove.
La Corte d’Appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, aveva già confermato la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Olbia in quanto “Il Collegio evidenziava che l'intervenuta correzione
a penna dell'orario riportato sugli scontrini rilasciati dall'apparecchio
misuratore del tasso alcolemico non aveva reso inutilizzabile il relativo
elemento di prova, giacché la correzione riguardava l'ora e non i minuti delle
effettuate misurazioni. Rilevava, inoltre, che il verbale di accertamento e
l'annotazione di P.G. riportavano concordemente l'orario così come corretto.”
Il soggetto
proponeva, quindi, ricorso a mezzo del difensore deducendo
con il primo motivo la violazione di norme processuali stabilite a pena di
nullità e con il secondo motivo, il ricorrente osserva che rimangono dubbie le
cadenze temporali delle effettuate prove alcolimetriche, osservava, poi, che la
testimonianza dei verbalizzanti non vale a colmare tale lacuna sottolineando,
che il verbale dell'accertamento tecnico non documenta la correzione,
limitandosi a recepire il dato relativo all'orario di effettuazione delle prove.
Con l’ultimo motivo la parte rilevava che, a fronte dell’inutilizzabilità degli
esiti del test alcolimetrico lo stato di ebbrezza del prevenuto non può essere
provato sulla base di generici elementi sintomatici riferiti dai verbalizzanti.
Il
ricorso non può essere accolto in quanto per quel che riguarda la correzione
degli scontrini non sussiste alcuna violazione di legge. In ogni caso l'orario
di effettuazione delle due prove, indicato nel verbale redatto dalla Polizia
Stradale e nella annotazione di servizio, risulta coincidente con gli orari
così come corretti ed inoltre
occorre sottolineare che la correzione riguarda l’ora e non i minuti di
effettuazione delle prove ed è stata effettuata con il solo fine di riallineare
il dato relativo all’orario indicato dall’apparecchio utilizzato.
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