venerdì 10 maggio 2013

AUTOVELOX E STRADE CON DECRETO PREFETTIZIO Sentenza Giudice di Pace di Terni

Il Giudice di Pace di Terni con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013 ha dato ragione ad un automobilista sanzionato da autovelox sulla base del fatto che non è applicabile il decreto prefettizio che individua la via come arteria «a scorrimento» se la strada è carente di anche uno solo dei requisiti previsti.

 

Il Giudice onorario ha quindi annullato il verbale notificato a seguito di rilevazione a mezzo autovelox  perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l’infrazione sia fermato nell’immediatezza dalle forze di polizia stradale.

 

In tal senso l’articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all’autorità prefettizia d’inserire nell’apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l’articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.

 

Proprio per tali ragioni, se il Prefetto, nonostante l’assenza dei requisiti richiesti, va oltre i limiti prefissati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo.

 

Gli autovelox, i dispositivi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, odiati e temuti dagli automobilisti hanno come obiettivo principale del loro impiego quello di garantire la sicurezza stradale ma troppo spesso sono considerati strumenti posizionati abilmente dai comuni in punti strategici per fare cassa.

 

La legge consente agli organi di polizia di servirsi di questi strumenti tecnici per rilevare la velocità dei veicoli ma,anche se la regola generale è quella della contestazione immediata da parte dell’agente, ad essa è possibile derogare quando vi è una valida giustificazione, ovvero quando la strada sia talmente trafficata da rendere eccessivamente difficoltoso e pericoloso per la circolazione fermare le auto che procedono ad alta velocità.

 

Relativamente alle strade classificate dall’art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (Autostrade) e B (strade extraurbane principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto.

 

Per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), spetta al Prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

 

I criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l’utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico sono:

- un elevato livello di incidentalità che viene dichiarata in seguito ad uno studio condotto sul numero, la tipologia e soprattutto le cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente;

- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico: ad esempio presenza di più corsie per il senso di marcia ovvero mancanza di spazi idonei per fermare i veicoli fuori dalla carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, od ancora situazioni in cui l’andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità.

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