giovedì 9 maggio 2013

COPERTURA ASSICURATIVA FALSA O CONTRAFFATTA, PROCEDURA


Nel caso in cui si accerti che la copertura assicurativa sia falsa o contraffatta si procede a sanzionare ai sensi dell’art. 193 c. 4bis C.d.S. (comma introdotto dalla L. 94/2009), il comma
specifico prevede che “Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.”

La procedura su esposta si applica solo se vi è coincidenza tra conducente ed intestatario, in caso contrario si applica la procedura ordinaria per la mancanza di copertura assicurativa ex art. 193 c. 2 C.d.S.. La sospensione della patente è possibile solo nei confronti di colui che abbia falsificato i documenti assicurativi, l’agente operante in questo caso oltre a procedere al sequestro ai fini della confisca del veicolo deve, sul momento, procedere al ritiro della patente di guida per provvedere all’invio del documento alla Prefettura del luogo dell’avvenuta violazione per l’applicazione del provvedimento di sospensione.

Non è previsto il pagamento in misura ridotta, la sanzione deve essere stabilita tra Euro 798 ed Euro 3.194. Questa ipotesi comporta inoltre la punibilità ex art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) con procedibilità a querela così l’organo che ha accertato la falsità deve trasmettere gli atti alla compagnia assicurativa per permettere a quest’ultima di agire nei confronti di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

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