Nel caso in cui si accerti che la copertura assicurativa sia
falsa o contraffatta si procede a sanzionare ai sensi dell’art. 193 c. 4bis
C.d.S. (comma introdotto dalla L. 94/2009), il comma
specifico prevede che “Salvo che
debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è
sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del
presente codice.”
La procedura su esposta si applica solo se vi è coincidenza
tra conducente ed intestatario, in caso contrario si applica la procedura ordinaria
per la mancanza di copertura assicurativa ex art. 193 c. 2 C.d.S.. La
sospensione della patente è possibile solo nei confronti di colui che abbia
falsificato i documenti assicurativi, l’agente operante in questo caso oltre a
procedere al sequestro ai fini della confisca del veicolo deve, sul momento,
procedere al ritiro della patente di guida per provvedere all’invio del
documento alla Prefettura del luogo dell’avvenuta violazione per l’applicazione
del provvedimento di sospensione.
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