martedì 28 maggio 2013

NON RIESCE A SOSTENERE LA PROVA CON L'ETILOMETRO: LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA EX ART. 186 CDS

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 22644, depositata il 27 maggio
2013, ha confermato la condanna di un automobilista "pizzicato" in stato di ebbrezza alcolica.

La sentenza di primo grado aveva già confermato che gli elementi di valutazione per i quali le forze dell'ordine avevano ritenuto di contravvenire l'automobilista, desunti da un apprezzamento "visivo" del soggetto, non essendo stato possibile d'altronde effettuare la prova con apposita strumentazione, erano bastevoli per condannare l'imputato.

Il soggetto, già condannato, con la riduzione del rito, alla pena di mesi due di arresto e € 4.000, di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, ex art. 186 cc. 1 e 2 lett. b) del C.d.S. aveva proposto ricorso affermando che il rilievo del tasso alcolemico non aveva avuto esito vista l'incapacità di soffiare nell’apparecchio a causa delle sue condizioni psico-fisiche.

La Cassazione dichiara infondato il motivo del ricorso perchè, sostiene, la possibilità di configurazione, con elementi sintomatici e pur in mancanza dell'accertamento mediante test, del reato di guida in stato di ebbrezza nelle sue differenti specie "anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez. 4, Sentenza n. 279 40 del 07/06/2012 Rv. 253598)".
Nel caso del ricorrente è la sua stessa incapacità ad effettuare il test, in aggiunta ai sintomi indicati, condizione di accertamento del reato 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, quindi, la condanna è lecita anche quando lo stato del guidatore è tale da non consentirgli nemmeno di soffiare nell’apparecchio per effettuare la rilevazione, come dopotutto si poteva rilevare già da orientamento consolidato della Suprema Corte stessa.

Nessun commento:

Posta un commento