sabato 18 maggio 2013

CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE E SANZIONI

I titolari di patente di guida cons
eguita in uno Stato extra UE ed extra SEE devono sostituire tale documento con una equipollente patente di guida italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale.

Sono da considerarsi extracomunitari tutti quegli Stati che non appartengono alla UE o allo SEE ed in particolare abbiamo Stati che rilasciano documenti di guida che:

- possono essere convertiti in Italia come: Albania (fino al 15/08/2014), Algeria, Argentina, Croazia (solo quelle con sigla "HR"),  Ecuador (valido fino al 12/03/2017), El Salvador (valido fino al 19/09/2014), Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, San Marino, Serbia (valido fino al 08/04/2018) Sri Lanka (valido fino al 12/12/2014), Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Uruguay;

- possono essere convertiti solo per alcune categorie di cittadini: Canada per il personale diplomatico e consolare; Cile per i diplomatici e i loro familiari; Stati Uniti per il personale diplomatico consolare e loro familiari; Zambia per i cittadini in missione governativa e loro familiari.

Ai fini della conversione del documento di guida ci sono dei requisiti da rispettare:

- il documento deve essere ancora in corso di validità
- la patente deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza nel territorio nazionale
- il titolare del documento deve avere i requisiti fisici e psichici previsti dall'art. 119 C.d.S. ed i requisiti morali previsti dall'art. 120 C.d.S.
- esistenza del rapporto di reciprocità tra lo Stato extracomunitario che ha rilasciato il documento di guida e l'Italia

Inoltre, in seguito alle modifiche intervenute sull'apposita disciplina ai sensi del decreto legislativo n. 59/2011 oltre al fatto che il titolare deve aver acquisito la residenza anagrafica nel nostro paese, deve esistere specifica intesa bilaterale tra lo Stato estero e l'Italia e sulla patente ottenuta in conversione può essere disposta la revisione.

La richiesta di conversione del documento di guida di uno Stato extra UE o extra SEE va presentata dal suo titolare all'U.M.C. che, in attesa del perfezionamento della procedura, gli rilascia un permesso provvisorio di guida. Il documento di guida originario ritirato dall'ufficio per il rilascio della patente di guida italiana, sarà poi restituito al Paese che l'ha emesso.

Sistema sanzionatorio previsto dall'art. 135 C.d.S.:

(con riferimento all'art. 135 c. 11 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera scaduta:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 15 e 17 C.d.S. e cioé ammenda, arresto e sanzione accessoria della confisca del veicolo;

(con riferimento all'art. 135 c. 12 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera valida ma con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 16 e 18 C.d.S. e cioé sanzione amministrativa pecuniaria Euro 400,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.;

(con riferimento all'art. 135 c. 13 C.d.S.) circolazione entro l'anno dalla acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero scaduti di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida;

(con riferimento all'art. 135 c. 14 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero in corso di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida.

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