martedì 20 agosto 2013

MULTE STRADALI: DAL 21 AGOSTO IN VIGORE GLI SCONTI DEL 30%

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall’articolo 202 del codice della strada.

Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. 

Riduzione non applicabile -  Lo sconto non si applica :

  • alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
  • alla normativa complementare.
 Pagamento brevi manu – Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato  presso:

  • ·         l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;
  • ·         a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • ·         a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione


Effetto retroattivo -  Sarà ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancore effettuare il pagamento in misura ridotta alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare un nuova notifica del verbale.

LUIGI DEL GIUDICE

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IL TESTO DI LEGGE
"Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le           modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento."
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GIA' NEI GIORNI SCORSI IL MINISTERO DELL'INTERNO AVEVA, TRAMITE CIRCOLARE, PROVVEDUTO A ESPLICARE E DETTARE LE PRIME NORME OPERATIVE IN MATERIA 
VEDI POST PRECEDENTE CON MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE NELL'AMBITO DELLA P.A. E SUL CODICE DELLA STRADA E LA CIRCOLARE N° 6333 DEL 12/08/2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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IERI, POI, IL MINISTERO DELL'INTERNO HA EMANATO LA SECONDA CIRCOLARE IN MATERIA AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 202 DEL C.D.S.. PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CON LA RIDUZIONE DEL 30%. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE E PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME
(testo circolare da plinforma.com)

martedì 13 agosto 2013

DECRETO DEL FARE, MODIFICHE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AL CODICE DELLA STRADA. TESTO CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 6333/2013 MODIFICA ART. 202 CDS.

Il cd DECRETO DEL FARE dopo diverse polemiche e numerose modifiche è stato approvato da entrambi i rami parlamentari  venerdì 9 agosto nella sua versione definitiva.




PER QUANTO RIGUARDA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ci sono novità importanti in vista.
Dall'obbligo per i Comuni, sugli interventi di modifica delle sagome degli edifici, entro il 30 giugno 2014, di individuare le aree per le quali non si applicano le norme sulla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), alla soppressione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) passando attraverso l'interpretazione autentica della norma sull'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di governatore di enti locali, che non si applica ai sindaci di comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, eletti prima dell'entrata in vigore del decreto, sino alle nuove norme per agevolare gli investimenti in tecnologie digitali, per favorire gli acquisti on line della pubblica amministrazione, per realizzare il fascicolo sanitario elettronico, per estendere gli interventi della sicurezza all'edilizia scolastica, per limitare al 10 per cento la quota che gli enti locali devono destinare alla riduzione del debito pubblico, per introdurre borse di mobilità per studenti universitari meritevoli, per integrare il pacchetto Expo 2015 con agevolazioni sull'Iva e con l'ampliamento della possibilità di assunzioni a termine.
Non bisogna dimenticare, infine, il programma "seimila campanili" che si può trovare all'interno della sezione riservata al rilancio delle infrastrutture e che prevede di destinare un plafond ai comuni più piccoli per la realizzazione di progetti specifici che abbiano lo scopo di adeguare, ristrutturare od effettuare interventi infrastrutturali di adeguamento e di nuova costruzione di edifici pubblici, per interventi di manutenzione e realizzazione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio in generale.



PER QUEL CHE CONCERNE, INVECE, IL CODICE DELLA STRADA ci sono state modifiche sia relativamente alle sanzioni applicate agli autotrasportatori, in quanto ha eliminato la norma che creava due diversi trattamenti per gli autisti di veicoli industriali che decidevano di pagare immediatamente una sanzione al Codice della Strada per evitare il fermo amministrativo del veicolo. Con la norma in vigore in precedenza i conducenti titolari di patente italiana corrispondevano la metà del massimo edittale,  quelli titolari di patente estera invece pagavano il minimo edittale (in poche parole una somma inferiore). 
Ora tutti i pagamenti sono stati equiparati e portati, quindi, al minimo edittale.
Ma una delle modifiche che ha avuto maggiore popolarità (e critiche) è stata sicuramente quella che ha introdotto la possibilità di avere uno "sconto" del 30% sulle sanzioni previste dal codice della strada in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (n.b. di tale opportunità non si può usufruire nel caso di violazione di norme che comportino come sanzione accessoria confisca del veicolo o sospensione del documento di guida) .

Sicuramente lo scopo di tale intervento normativo è quello di garantire incassi certi e rapidi premiando così anche coloro che corrispondono gli importi ridotti nel termine previsto ma la confusione che ha circondato questa importante novità rischia sicuramente di creare, almeno all'inizio, dei gravi problemi per Stato ed Enti Locali e di aprire la strada per dei facili ricorsi nel caso di errore sul verbale.



LEGGI IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLINTERNO N° 6333 DEL 12 AGOSTO 2013 SULLA MODIFICA DELL'ART. 202 DEL CDS:



lunedì 12 agosto 2013

CONTATTABILI VIA SMS GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Cittadini italiani all'estero più sicuri in caso di emergenze o calamità. 

L'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri può dare incarico agli operatori telefonici di inviare, anche senza consenso, sms ai clienti italiani all'estero con informazioni utili in situazioni di emergenza (indicazione del numero unico dell'Ambasciata del Paese in cui si trovano, eventuali aree da evitare o punti di raccolta, comportamenti a rischio ecc.). 

Il Garante privacy ha detto sì alla procedura che il Ministero degli affari esteri (Mae) intende adottare per affrontare le emergenze in cui potrebbero essere coinvolti cittadini italiani e che prevede anche l'invio di informazioni via sms. 

Le modalità di intervento individuate dal Mae rientrano nell'ambito delle iniziative adottabili per l'invio di sms di pubblica utilità, già disciplinate con provvedimento generale del Garante nel 2003 (doc. web n. 29844)
In quella sede l'Autorità aveva stabilito che gli operatori telefonici possono, in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati, inviare sms istituzionali senza il consenso degli utenti solo in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze (ad es. inondazioni, terremoti, epidemie etc.) quando disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti un provvedimento d'urgenza. 

Condizioni che ricorrono nella procedura individuata dal Mae. 
La procedura verrebbe infatti attivata caso per caso, sulla base di un provvedimento del capo dell'Ufficio consolare del Paese in cui si siano verificate le circostanze eccezionali, redatto secondo le istruzioni fornite dal Mae o di propria iniziativa nelle situazioni più gravi. 

Il Garante ha comunque ribadito che le istruzioni impartite dal Ministero e il provvedimento consolare prevedano espressamente la deroga all'acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati necessari per l'invio degli sms e individuino nel dettaglio le "circostanze eccezionali" che autorizzano tale invio, in modo da circoscrivere il più possibile l'ambito emergenziale e la conseguente deroga alla disciplina in materia di protezione dei dati.

(fonte: garanteprivacy.it)

venerdì 9 agosto 2013

PATENTE DI GUIDA RICHIESTA PER LA GUIDA DI AUTOSNODATI - CIRCOLARE MIT 08/08/2013

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. n° 20774 dell'08/08/2013, emette parere circa il tipo di patente previsto per guidare autosnodati.

Tale chiarimento si era reso necessario con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2011 con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE.

leggi il testo completo della circolare:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15609

TARIFFE RC AUTO IN CALO, AUMENTANO QUELLE PER LE "DUE RUOTE" E PERMANGONO FORTI SQUILIBRI TERRITORIALI

COMUNICATO STAMPA DEL 9 AGOSTO 2013

E’ online sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) la nuova edizione dell'indagine sulle tariffe r.c. auto praticate in Italia, avviata lo scorso anno successivamente all’entrata in vigore della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in materia di parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso ai servizi assicurativi. 

L‘indagine, che riguarda tutte le imprese sottoposte alla vigilanza dell’Istituto, rileva trimestralmente i prezzi praticati in 21 province per 11 tipologie standard di assicurati, sia automobilisti sia motociclisti, dei due sessi. 

Anche per effetto di quella sentenza, il divario di prezzo fra uomini e donne, tradizionalmente 
a favore delle seconde, continua a ridursi: ad esempio, negli ultimi 12 mesi, i prezzi di listino medi a livello nazionale sono scesi del 9,5% per un diciottenne maschio con autovettura di 1300 cc. a benzina, in classe B/M di C.U. 14, massimale minimo di legge, mentre sono saliti dell'8,4% per il corrispondente profilo femminile. 

Più in generale, l’andamento delle tariffe è in diminuzione per le autovetture e in rialzo per le 
“due ruote”, in un contesto caratterizzato da permanenti squilibri territoriali. 

Al ribasso tendenziale registrato nel settore auto non sono probabilmente estranei, oltre al 
ritorno all'equilibrio tecnico e alla profittabilità delle compagnie assicurative del settore, la riduzione nella circolazione dei veicoli dovuta alla crisi in atto e il conseguente calo dei sinistri. 

Il fenomeno potrebbe riflettere anche i primi effetti delle misure legislative introdotte per giungere a un contenimento dei prezzi r.c. auto, con particolare riferimento ai nuovi criteri per la risarcibilità delle microlesioni. 

Permangono comunque elementi di forte criticità: il livello tuttora molto elevato del premio 
medio nel confronto internazionale; il divario tra le tariffe praticate nelle regioni settentrionali e in quelle centro-meridionali. 

L’indagine completa con i relativi allegati statistici è consultabile nel sito www.ivass.it.

(fonte: ivass.it)

mercoledì 7 agosto 2013

NON UTILIZZABILI I DATI DELLA NAVIGAZIONE ABUSIVA DEL DIPENDENTE AI FINI DEL LICENZIAMENTO. LA CASSAZIONE SUL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18443 del 1 agosto 2013, dichiara legittimo il provvedimento del Garante della Privacy con il quale quest'ultimo aveva vietato ad un'azienda il trattamento dei dati personali degli accessi internet di un dipendente che la ditta voleva utilizzare nella procedura disciplinare di licenziamento.


Nella fattispecie i dati contenuti nel computer in uso al dipendente erano completamente estranei a quelli perseguiti dall'azienda ed anzi si trattava di "dati sensibili" con i quali si potevano evincere convinzioni religiose e politiche nonché alle tendenze sessuali del dipendente.

Il lavoratore, addetto all'accettazione di una casa di cura, aveva ricevuto dalla ditta una contestazione relativa ad accessi internet non autorizzati effettuati sul luogo di lavoro ed aveva chiesto, quindi, la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dalle pagine prodotte dalla ditta, infatti, comparivano informazioni di carattere sensibile relative al dipendente idonee a rilevare, tra le altre cose, tendenze sessuali visto che numerosi file facevano riferimento a siti internet a contenuto pornografico. Tutta la documentazione era stata raccolta dalla società senza consenso e senza alcuna informazione sulla possibilità di effettuare controlli sui terminali, informazione che era stata omessa sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti del sindacato interno all'azienda.

Il Garante della Privacy sostiene che, in virtù del collegamento diretto ed univoco fatto tra il ricorrente ed i dati desunti, il lavoratore assume la qualità di "interessato" ed in quanto tale soggetto legittimato ad esercitare i diritti garantiti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali". D'altra parte, invece, si può notare che i dati raccolti sono stati prelevati mediante copia delle sessioni di lavoro avviate dal dipendente in questione ("c:copiaDocuments and settingsx-y") senza renderlo edotto della possibilità di tali controlli.
Bisogna rilevare, inoltre, che lo stesso dipendente non aveva bisogno di accedere ad internet per poter svolgere il proprio lavoro e, quindi, l'illiceità del suo comportamento poteva essere provata solo con l'esistenza di accessi indebiti alla rete, senza andare nel dettaglio delle singole connessioni.

Anche se i dati sensibili sono stati raccolti dal datore di lavoro per provare l'illiceità del comportamento del proprio dipendente bisogna tenere in considerazione il fatto che le informazioni sensibili del pari di quelle raccolte nel caso de qua (idonee a rivelare tra le altre cose lo stato di salute e la vita sessuale della persona) possono essere trattate senza consenso solo quando questa operazione sia indispensabile per far valere o difendere in giudizio un diritto o libertà fondamentale inviolabile. Circostanza che, in questo caso, come spiegato nel paragrafo precedente non si è verificata.

Per questi motivi la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato il fatto che il trattamento dei dati sensibili operato dall'azienda sia stato eccedente rispetto alle finalità perseguite.  Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.


martedì 6 agosto 2013

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO! LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA MISURA CAUTELARE

La Consulta, con la discussa sentenza n. 232 del 23 luglio scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale nel quale era prevista  la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per taluni reati.

Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 275 c. 3 del c.p.p. in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. In quest'articolo veniva, infatti, imposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» in relazione al delitto di cui all’articolo 609-octies del codice penale.

Nell'occasione agli imputati era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ritenuta dal giudice del riesame più idonea in applicazione al caso concreto.

Per questo viene posta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui per il delitto di cui all’art. 609-octies cod. pen. prevede una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere. 

La norma sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, 1 c., Cost.) e con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, 2 c., Cost.), che "portano ad individuare nel <<minor sacrificio necessario>> il criterio che deve informare la materia delle misure cautelari personali e a considerare che le restrizioni della libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni chiaramente differenziate da quelle della pena".

La questione viene ritenuta fondata per diversi motivi.

Occorre prima di tutto rilevare che già precedenti pronunce della stessa Consulta avevano dichiarato l'illegittimità della norma oggetto del presente giudizio in relazione ad alcuni reati a sfondo sessuale, al delitto di omicidio volontario, , delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, etc., per gli stessi motivi invocati oggi. 
In tutte queste pronunce la Corte Costituzionale aveva tenuto come linea guida delle proprie decisioni il fatto che la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Compito facilitato dal fatto che nel nostro codice di procedura penale è possibile scegliere tra una serie di misure di gravità crescente (artt. dal 281 al 285 c.p.p.) cercando di commisurarle con il principio di adeguatezza enunciato all'art. 275 c. 1 c.p.p. ai sensi del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle idonee ad essere applicate.

Nonostante la particolare nefandezza del reato e la lesione del bene della libertà sessuale del reato della violenza sessuale di gruppo, considerazioni che hanno indotto il legislatore nel 1996 a farne una previsione autonoma comminando anche una pena di maggior rigore rispetto al delitto di violenza sessuale, la "più intensa lesione del bene della libertà sessuale ricollegabile alla violenza sessuale di gruppo non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente 
valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata".


Si può concludere, pertanto, che "la norma in esame è in contrasto sia con l’art. 3 Cost., per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame e per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla “struttura” e dalle “connotazioni criminologiche” tipiche del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, con l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena".

Bisogna ribadire, infine che ciò che entra in contrasto con i principi costituzionali non è la presunzione in sé ma il fatto che la stessa abbia carattere assoluto.


lunedì 5 agosto 2013

NAS NELLE FARMACIE. RISCHIO DI TOSSICITA' DA OPPIOIDI PER PARACETAMOLO ANGENERICO, LONARID BAMBINI E TACHIDOL SCIROPPO.

Tutti i farmaci per bambini ritirati dal mercato e vietata la vendita. Lo stabilisce una circolare diffusa dall'Agenzia italiana del farmaco. Ecco perché.

I Carabinieri del Nas si sono presentati nei depositi farmaceutici e nelle farmacie di tutta
Italia per verificare l'avvenuto ritiro dal mercato dei medicinali dopo che l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha pubblicato sul suo sito web un comunicato relativo al divieto di utilizzo al di sotto dei 12 anni di età dei medicinali antidolorifici contenenti codeina ed il ritiro delle confezioni ad esclusivo uso in bambini al di sotto di tale età.

Il divieto è stato disposto dopo l’allerta proveniente dall’EMA sulla valutazione dei medicinali antidolorifici contenenti codeina. Le conclusioni della rivalutazione del rapporto beneficio-rischio di tali medicinali portano a considerare ancora favorevole il profilo beneficio-rischio nei bambini solo di età superiore ai 12 anni, mentre al di sotto di tale età la codeina non deve essere utilizzata come antidolorifico a causa del rischio di tossicità da oppioidi.

Tale rischio è aumentato nei bambini metabolizzatori ultra-rapidi della codeina e in pazienti pediatrici sottoposti ad rimozione chirurgica di tonsille e/o adenoidi.

Pertanto l’Agenzia italiana del farmaco, tramite una circolare, trasmette il provvedimento con cui stabilisce il divieto di vendita dei seguenti medicinali:

- TACHIDOL Bambini 125 mg/5 ml + 7,5 mg/5ml Sciroppo – flacone da 120 ml – AIC 031825019;
- TACHIDOL Bambini 125 mg/7,5 mg granulato effervescente – 10 bustine – AIC 031825033;
- LONARID bambini 200 mg+5mg supposte, 6 supposte – AIC 020204119;
- PARACETAMOLO + CODEINA ANGENERICO 125 mg + 7,5 mg granulato effervescente 10 bustine – AIC 034370027

E' stato anche vietato l' utilizzo sotto i 12 anni di questi farmaci registrati per adulti sempre contenenti codeina per evitare effetti collaterali legati a questo oppiaceo che funziona molto bene ma porta con se effetti collaterali anche importanti.

Già il 1 Luglio l' agenzia europea del farmaco EMA aveva stilato questo comunicato che aveva focalizzato l'attenzione sugli effetti collaterali dei farmaci contenenti codeina .

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta questa notizia non per creare allarmismo ma per evidenziare che anche in questo caso lo studio e le valutazioni di rischio beneficio riguardo ai farmaci evolvono con il passare del tempo con l'obiettivo di ridurre i rischi di utilizzo.

(fonte: sportellodeidiritti.org)

LA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Che cos'è la tessera europea di assicurazione malattia?

È una tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza.
Le tessere sono emesse dall'ente assicurativo del paese di residenza.
Importante. La tessera europea di assicurazione malattia:
  • non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
  • non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche;
  • non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.
Scarica l'app per il tuo smartphone


  • Guida all'uso della tessera europea di assicurazione malattia nei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera.
  • Contiene informazioni generali sulla tessera, i numeri di telefono di emergenza, un elenco delle cure garantite e dei costi. Spiega inoltre come chiedere un rimborso e chi contattare in caso di smarrimento della tessera.
  • Disponibile in 24 lingue con la possibilità di passare facilmente da una lingua all'altra.

(fonte: http://ec.europa.eu)

giovedì 1 agosto 2013

VALUTAZIONE AUTO USATE: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’ CHE GESTISCONO I SITI

COMUNICATO STAMPA

VALUTAZIONE AUTO USATE: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’ CHE GESTISCONO I SITI www.auto-prezzo.net e www.auto-valutazione.com

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti dei soggetti che gestivano i siti www.auto-prezzo.net e www.auto-valutazione.com per pratica commerciale scorretta. La decisione è stata adottata alla luce di oltre 1.500 segnalazioni arrivate da singoli consumatori e da associazioni dei consumatori che hanno ritenuto di essere stati ingannati dalle  informazioni sul servizio offerto: secondo i segnalanti la possibilità di ottenere la quotazione dell’auto usata inserendo tutti i dati richiesti appariva gratuita. In realtà, dopo 24 ore, ricevevano una fattura dell’importo di 59,50 (69,50 euro a partire da aprile), da corrispondere a favore della società “Pascutti Invest & Factoring Spa Inc.”.

All’attivazione del servizio a pagamento seguivano l’invio di numerosi e ravvicinati solleciti di pagamento e l’indicazione di una società non reperibile, Karasjok OY con sede in Tallinn (Estonia), come soggetto a cui rivolgersi per eventuali reclami.
Roma, 22 luglio 2013

(fonte: agcm.it)

FONDAZIONE ANIA, SICUREZZA STRADALE SIA PRIORITA’ DEL GOVERNO

Incidenti stradali prima tragedia nazionale. In 10 anni sulle strade morte oltre 50mila persone
FONDAZIONE ANIA, SICUREZZA STRADALE SIA PRIORITA’ DEL GOVERNO


Il Presidente Aldo Minucci: «Tragedia del bus richiama necessità di impegno serio e deciso»
Roma, 31 luglio 2013 - «La sicurezza stradale deve essere una priorità nell’agenda del Governo italiano. La più grande tragedia nazionale per numero di morti e feriti, non può essere considerata un tema attuale solo in occasione di eventi come il drammatico incidente del bus di domenica sera, per le cui vittime esprimiamo sentito cordoglio. Condividiamo le parole del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che ha parlato di centralità del tema della sicurezza stradale, anche se riteniamo doveroso sottolineare la necessità di impostare una strategia chiara e definita da parte delle autorità preposte».
E’ questo il commento di Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, nei giorni in cui l’Italia è in lutto per la morte di 38 persone nel grave incidente che ha coinvolto un bus turistico precipitato da un cavalcavia sulla A16.
«Gli incidenti stradali prosegue Minucci non sono una fatalità, ma la conseguenza di una serie di concause, dovute ad una mancanza di attenzione per le politiche di prevenzione. Nel solo 2011, sulle strade del nostro Paese hanno perso la vita 3860 persone e quasi un milione sono restate ferite, 100mila delle quali hanno riportato lesioni permanenti gravi. A queste cifre drammatiche, si aggiunge il costo sociale degli incidenti stradali, stimato in 28miliardi di euro l’anno, 2 punti percentuali del pil. All’indomani della tragedia sulla A16 è giusto interrogarsi sulle cause dell’incidente, ma è ancor più opportuno definire una strategia di azione che faccia della prevenzione la propria linea guida».
Un intervento a 360 gradi che non deve essere focalizzato solo sugli aspetti infrastrutturali, ma che deve riguardare anche abitudini e stili di guida degli italiani.
«Oggi si punta il dito contro possibili cause infrastrutturali conclude Minucci ma è necessario avere una visione più ampia del problema. L’Italia non ha raggiunto l’obiettivo comunitario del dimezzamento delle vittime della strada entro il 2010. Nel nostro Paese, negli ultimi 10 anni, sono morte oltre 50mila persone a causa degli incidenti stradali. E’ come se fosse stata cancellata dalla cartina geografica una città di medie dimensioni. Analizzando questi numeri, dobbiamo tenere presente che il 20% degli incidenti stradali è causato dallo stato delle infrastrutture, mentre l’80% è riconducibile ad errati comportamenti del conducente. In quest’ottica, se sono fondamentali i 300milioni di euro di investimenti annunciati per migliorare la rete infrastrutturale, andando a rimuovere i cosiddetti “black point”, i punti critici della viabilità, ancor più importanti sono azioni educative e formative che riescano ad inculcare una profonda cultura del rispetto delle regole della strada. Un’azione che può essere supportata cercando di introdurre norme coerenti con l’evoluzione della circolazione e fornendo alle forze dell’ordine le risorse necessarie per farle rispettare. L’investimento in sistemi tecnologici, come il Tutor, è una delle possibili strade da seguire. E’ indispensabile, insomma, che il Governo metta tra le priorità la lotta all’incidentalità stradale e, al tempo stesso, avvii azioni che sollecitino l’impegno del settore pubblico, di quello privato e dei media, che svolgono un ruolo prioritario nell’opera di sensibilizzazione ed informazione della collettività. Solo così l’Italia, oggi agli ultimi posti nelle classifiche europee dell’incidentalità stradale, potrà aspirare a diventare leader europeo per sicurezza stradale, garantendo ai propri cittadini un diritto sacrosanto per un paese civile, ovvero quello alla mobilità a rischio accettabile». 
(Fonte: fondazioneania.it)