La patente di guida della categoria A2 abilita alla guida di motocicli di potenza non superiore a 35 kW e rapporto potenza /massa non superiore a 0,20 kW/kg, tali che non siano derivati da una versione che sviluppa più del doppio della potenza massima consentita.
Dati i numerosi dubbi interpretativi sorti circa l'individuazione del valore limite ammissibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 18996 RU del 19/07/2013 per chiarire il significato di "potenza massima consentita" reperibile all'art. 3, c.3, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2011 n.59.
Leggi il testo completo della circolare:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15398
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sabato 20 luglio 2013
martedì 16 luglio 2013
NUOVE PROCEDURE DI STAMPA E RECAPITO ALL'UTENZA DELLE PATENTI DI GUIDA - CIRCOLARE M.I.T. PROT. 18260/RU
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica la circolare riguardante le nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza delle patenti di guida.
Dal 1 luglio, infatti, è stato attivato il servizio di personalizzazione centralizzata delle patenti di guida che prevede, nella sua prima fase, la produzione delle patenti di competenza degli uffici della motorizzazione civile e dell’ufficio centrale operativo e soltanto a regime anche delle patenti rilasciate per conferma di validità delle stesse.
In seguito all'attivazione di nuove modalità operative si è reso necessario ridefinire alcuni aspetti procedurali.
leggi il testo della circolare: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15335
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15336
(fonte: mit.gov.it)
Dal 1 luglio, infatti, è stato attivato il servizio di personalizzazione centralizzata delle patenti di guida che prevede, nella sua prima fase, la produzione delle patenti di competenza degli uffici della motorizzazione civile e dell’ufficio centrale operativo e soltanto a regime anche delle patenti rilasciate per conferma di validità delle stesse.
In seguito all'attivazione di nuove modalità operative si è reso necessario ridefinire alcuni aspetti procedurali.
leggi il testo della circolare: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15335
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15336
(fonte: mit.gov.it)
martedì 2 luglio 2013
10 ANNI DELLA PATENTE A PUNTI: 300 MILIONI DI PUNTI IL REGALO PER GLI AUTOMOBILISTI
10 ANNI FA, ESATTAMENTE IL 1 LUGLIO 2003, ENTRAVA IN VIGORE L'ART. 126 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, che attribuiva un punteggio iniziale di 20 punti a tutti i possessori di patente di guida.
Il meccanismo che fa aumentare di 2 punti ogni biennio senza commettere infrazioni ha portato gli automobilisti più rispettosi delle norme di comportamento a raggiungere il 1 luglio 2013 la soglia massima di 30 punti.
Ad oggi c'è chi ha ancora dei dubbi circa la effettiva utilità di questo "sistema sanzionatorio".
In effetti dopo la clamorosa pronuncia della Corte Costituzionale n° 27/2005 (giudizio tra l'altro sollecitato da ben 11 ordinanze di giudici di pace) che ha stabilito l'illegittimità di una parte dell'art. 126 bis del C.d.S. nella misura in cui il neo-introdotto articolo prevedeva la decurtazione di punti dalla patente del proprietario-persona fisica del veicolo qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e quindi di mancata identificazione del conducente del veicolo stesso, non avesse comunicato gli estremi anagrafici e della patente del conducente "reale" nel caso quest'ultimo fosse persona diversa.
Di certo tale norma era palesemente incostituzionale ma in realtà la modifica apportata ha scatenato la fantasia dei vari "furbetti" e si sono aperti degli scenari al limite del paradossale con decurtazione di punti dalla patente del nonno 80enne di turno che veniva immortalato a superare i limiti di velocità alla guida di una potente motocicletta piuttosto che alle 4 di mattina in zona discoteche a Riccione.
Altri a questo "metodo" per ovviare alla decurtazione del punteggio preferiscono la mancata comunicazione dei dati del conducente (comunicazione che deve essere effettuata entro 60 giorni) che comporta però il pagamento di un ulteriore pesante sanzione pecuniaria. Questi stratagemmi utilizzati da alcuni discostano la ratio della norma dal suo significato iniziale di tutela dell'incolumità e della sicurezza della circolazione stradale.
In questi 10 anni gli automobilisti hanno perso 85 milioni di punti (contro i 300 milioni arrivati per buona condotta) con un picco nei confronti del sesso maschile e dei conducenti neo-patentati.
Alla domanda se l'introduzione di questa "sanzione" sia servita molti cercano di rispondere con del facile qualunquismo dicendo che in realtà è l'ennesimo sistema inventato dallo Stato per togliere soldi dalle tasche dei cittadini.
In realtà questa novità insieme a norme più severe contro alcool e stupefacenti, contro la velocità, i relativi controlli e le campagne per la sicurezza stradale hanno contribuito in questi 10 anni a diminuire il numero delle vittime della strada, anche se molto deve essere ancora fatto.
Per conoscere il vostro saldo punti potete visitare il sito "ilportaledellautomobilista.it" ovvero telefonare al numero del MIT 848 782 782.
Il meccanismo che fa aumentare di 2 punti ogni biennio senza commettere infrazioni ha portato gli automobilisti più rispettosi delle norme di comportamento a raggiungere il 1 luglio 2013 la soglia massima di 30 punti.
Ad oggi c'è chi ha ancora dei dubbi circa la effettiva utilità di questo "sistema sanzionatorio".
In effetti dopo la clamorosa pronuncia della Corte Costituzionale n° 27/2005 (giudizio tra l'altro sollecitato da ben 11 ordinanze di giudici di pace) che ha stabilito l'illegittimità di una parte dell'art. 126 bis del C.d.S. nella misura in cui il neo-introdotto articolo prevedeva la decurtazione di punti dalla patente del proprietario-persona fisica del veicolo qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e quindi di mancata identificazione del conducente del veicolo stesso, non avesse comunicato gli estremi anagrafici e della patente del conducente "reale" nel caso quest'ultimo fosse persona diversa.
Di certo tale norma era palesemente incostituzionale ma in realtà la modifica apportata ha scatenato la fantasia dei vari "furbetti" e si sono aperti degli scenari al limite del paradossale con decurtazione di punti dalla patente del nonno 80enne di turno che veniva immortalato a superare i limiti di velocità alla guida di una potente motocicletta piuttosto che alle 4 di mattina in zona discoteche a Riccione.
Altri a questo "metodo" per ovviare alla decurtazione del punteggio preferiscono la mancata comunicazione dei dati del conducente (comunicazione che deve essere effettuata entro 60 giorni) che comporta però il pagamento di un ulteriore pesante sanzione pecuniaria. Questi stratagemmi utilizzati da alcuni discostano la ratio della norma dal suo significato iniziale di tutela dell'incolumità e della sicurezza della circolazione stradale.
In questi 10 anni gli automobilisti hanno perso 85 milioni di punti (contro i 300 milioni arrivati per buona condotta) con un picco nei confronti del sesso maschile e dei conducenti neo-patentati.
Alla domanda se l'introduzione di questa "sanzione" sia servita molti cercano di rispondere con del facile qualunquismo dicendo che in realtà è l'ennesimo sistema inventato dallo Stato per togliere soldi dalle tasche dei cittadini.
In realtà questa novità insieme a norme più severe contro alcool e stupefacenti, contro la velocità, i relativi controlli e le campagne per la sicurezza stradale hanno contribuito in questi 10 anni a diminuire il numero delle vittime della strada, anche se molto deve essere ancora fatto.
Per conoscere il vostro saldo punti potete visitare il sito "ilportaledellautomobilista.it" ovvero telefonare al numero del MIT 848 782 782.
lunedì 24 giugno 2013
PATENTE, ARRIVANO I NUOVI QUIZ
Dal primo ottobre si aggiungono 750 nuove domande e la revisione di circa 7000 vecchi quesiti che sono stati aggiornati secondo la normativa vigente di SILVIA BONAVENTURA

I nuovi questionari di esame interessano il rilascio delle patenti A1, A2, A, B, B1 e BE e sono stati predisposti sulla base del programma d’esame previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012 elaborato sulla base della direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 settembre 2013, n. 59, come ci fanno sapere dal Ministero delle Infrastrutture.
La novità maggiore riguarda la revisione di alcuni quesiti che non erano più coerenti con la normativa vigente e che avevano creato diversi problemi di interpretazione da parte dei candidati. "Inoltre, sono state elaborate oltre 750 nuove domande vertenti, in particolare, su argomenti quali la regolamentazione amministrativa e sanzionatoria dei conducenti e delle patenti, comportamenti ai passaggi a livello, uso delle luci e dispositivi di illuminazione, elementi strutturali del veicolo che incidono sulla sicurezza della circolazione (pneumatici, freni, organi di trasmissione), guida dei veicoli a due ruote e comportamento nei confronti dei conducenti di tali veicoli", specificano dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Invariato invece lo svolgimento della prova: le domande rimangono quaranta con risposta vero-falso da completare nell'arco dei 30 minuti a disposizione. I quesiti sono tratti casualmente dai 25 capitoli che compongono il database, uno per ognuno dei 10 capitoli più generici e due per i 15 capitoli che trattano di sicurezza stradale e norme di circolazione. "I quiz saranno tradotti nei regimi linguistici tutelati dalla nostra Costituzione e, inoltre, candidati che hanno difficoltà di lettura potranno ascoltare in cuffia, la lettura dei quiz stessi", concludono dalla direzione.
Rimane lo stesso anche il limite di tolleranza, con la soglia dei 4 errori concessi per la promozione. Alla quinta risposta sbagliata si viene bocciati. E non si può imbrogliare, l'esame rimane infatti informatizzato.
(fonte: repubblica.it)
lunedì 3 giugno 2013
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 126 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il ministero dell'Interno con la circolare n° 300/A/4216/13/109/16 del 27
maggio 2013 ha risposto ad una richiesta di parere relativamente alla procedura da adottare per l'applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.
In particolare la richiesta di parere riguardava la procedura da seguire nel caso in cui il proprietario del veicolo ritardi nel comunicare i dati del conducente del veicolo al momento della commissione dell'infrazione ex art. 126 bis c. 2 C.d.S..
Infatti il ritardo nella comunicazione dei dati del conducente oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, come già chiarito con la circolare dello stesso Ministero n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, equivale ad una mancata comunicazione degli stessi e, pertanto, deve essere sanzionata.
Già la Corte Costituzionale con la sua sentenza storica in tema di decurtazione punti patente (Sentenza n° 27/2005) e la costante giurisprudenza successiva a questa, indicano che "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126 bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo..."; questo perché giustamente una volta trascorso il termine ultimo per la comunicazione dei dati colui che vi è obbligato non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta dalla norma.
maggio 2013 ha risposto ad una richiesta di parere relativamente alla procedura da adottare per l'applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.
In particolare la richiesta di parere riguardava la procedura da seguire nel caso in cui il proprietario del veicolo ritardi nel comunicare i dati del conducente del veicolo al momento della commissione dell'infrazione ex art. 126 bis c. 2 C.d.S..
Infatti il ritardo nella comunicazione dei dati del conducente oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, come già chiarito con la circolare dello stesso Ministero n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, equivale ad una mancata comunicazione degli stessi e, pertanto, deve essere sanzionata.
Già la Corte Costituzionale con la sua sentenza storica in tema di decurtazione punti patente (Sentenza n° 27/2005) e la costante giurisprudenza successiva a questa, indicano che "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126 bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo..."; questo perché giustamente una volta trascorso il termine ultimo per la comunicazione dei dati colui che vi è obbligato non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta dalla norma.
Il Ministero con questa circolare indica, quindi, che la tardiva comunicazione dei dati del conducente del veicolo entro il termine previsto dà luogo alla sanzione prevista dall'art. 126 bis c. 2 C.d.S. e che la medesima comunicazione può essere utilizzata anche per la decurtazione dei punti mediante comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
mercoledì 22 maggio 2013
PATENTE, ADDIO AL TAGLIANDO

La legge n. 120/2010 aveva modificato l'art. 126 del codice stradale stabilendo che la validità della patente è confermata mediante il rilascio di un duplicato che viene trasmesso per posta al titolare della licenza, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Questa nuova procedura è stata prevista con lo scopo di adempiere alle norme comunitarie, che da un lato vietano di apporre tagliandi adesivi o altro sulla patente di guida, d'altro lato impongono la graduale e completa sostituzione di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013.
Ma per definire in dettaglio le modalità di comunicazione del rinnovo di validità della patente occorre un decreto ministeriale, che peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge n. 120/2010, doveva essere emanato entro il 12 febbraio 2011. Lo schema di decreto, che attende il parere della conferenza unificata, dispone che, ai fini del rinnovo della patente di guida e della conseguente emissione del duplicato, i medici e le competenti strutture, nonché le commissioni mediche locali, all'esito della visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità fisica e psichica, dovranno trasmettere telematicamente all'ufficio centrale operativo del dipartimento dei trasporti una comunicazione con i dati, la foto e la firma del titolare della licenza di guida.
Il sistema informatico, acquisiti i dati e la documentazione, genererà una ricevuta che il medico provvederà a stampare in carta semplice e a consegnare subito all'interessato. Questa ricevuta consentirà di circolare sulla strada fino al ricevimento per posta del duplicato della patente rinnovata, comunque non oltre sessanta giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, il nuovo decreto, in fase di approvazione, non basterà. Infatti, entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore dovrà essere adottato un ulteriore decreto per definire in modo completo e più dettagliato tutte le procedure operative.
(fonte: italiaoggi.it di Enrico Santi)
sabato 18 maggio 2013
CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE E SANZIONI
I titolari di patente di guida cons
eguita in uno Stato extra UE ed extra SEE devono sostituire tale documento con una equipollente patente di guida italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale.
Sono da considerarsi extracomunitari tutti quegli Stati che non appartengono alla UE o allo SEE ed in particolare abbiamo Stati che rilasciano documenti di guida che:
- possono essere convertiti in Italia come: Albania (fino al 15/08/2014), Algeria, Argentina, Croazia (solo quelle con sigla "HR"), Ecuador (valido fino al 12/03/2017), El Salvador (valido fino al 19/09/2014), Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, San Marino, Serbia (valido fino al 08/04/2018) Sri Lanka (valido fino al 12/12/2014), Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Uruguay;
- possono essere convertiti solo per alcune categorie di cittadini: Canada per il personale diplomatico e consolare; Cile per i diplomatici e i loro familiari; Stati Uniti per il personale diplomatico consolare e loro familiari; Zambia per i cittadini in missione governativa e loro familiari.
Ai fini della conversione del documento di guida ci sono dei requisiti da rispettare:
- il documento deve essere ancora in corso di validità
- la patente deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza nel territorio nazionale
- il titolare del documento deve avere i requisiti fisici e psichici previsti dall'art. 119 C.d.S. ed i requisiti morali previsti dall'art. 120 C.d.S.
- esistenza del rapporto di reciprocità tra lo Stato extracomunitario che ha rilasciato il documento di guida e l'Italia
Inoltre, in seguito alle modifiche intervenute sull'apposita disciplina ai sensi del decreto legislativo n. 59/2011 oltre al fatto che il titolare deve aver acquisito la residenza anagrafica nel nostro paese, deve esistere specifica intesa bilaterale tra lo Stato estero e l'Italia e sulla patente ottenuta in conversione può essere disposta la revisione.
La richiesta di conversione del documento di guida di uno Stato extra UE o extra SEE va presentata dal suo titolare all'U.M.C. che, in attesa del perfezionamento della procedura, gli rilascia un permesso provvisorio di guida. Il documento di guida originario ritirato dall'ufficio per il rilascio della patente di guida italiana, sarà poi restituito al Paese che l'ha emesso.
Sistema sanzionatorio previsto dall'art. 135 C.d.S.:
(con riferimento all'art. 135 c. 11 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera scaduta:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 15 e 17 C.d.S. e cioé ammenda, arresto e sanzione accessoria della confisca del veicolo;
(con riferimento all'art. 135 c. 12 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera valida ma con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 16 e 18 C.d.S. e cioé sanzione amministrativa pecuniaria Euro 400,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.;
(con riferimento all'art. 135 c. 13 C.d.S.) circolazione entro l'anno dalla acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero scaduti di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida;
(con riferimento all'art. 135 c. 14 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero in corso di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida.
eguita in uno Stato extra UE ed extra SEE devono sostituire tale documento con una equipollente patente di guida italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale.
Sono da considerarsi extracomunitari tutti quegli Stati che non appartengono alla UE o allo SEE ed in particolare abbiamo Stati che rilasciano documenti di guida che:

- possono essere convertiti solo per alcune categorie di cittadini: Canada per il personale diplomatico e consolare; Cile per i diplomatici e i loro familiari; Stati Uniti per il personale diplomatico consolare e loro familiari; Zambia per i cittadini in missione governativa e loro familiari.
Ai fini della conversione del documento di guida ci sono dei requisiti da rispettare:
- il documento deve essere ancora in corso di validità
- la patente deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza nel territorio nazionale
- il titolare del documento deve avere i requisiti fisici e psichici previsti dall'art. 119 C.d.S. ed i requisiti morali previsti dall'art. 120 C.d.S.
- esistenza del rapporto di reciprocità tra lo Stato extracomunitario che ha rilasciato il documento di guida e l'Italia
Inoltre, in seguito alle modifiche intervenute sull'apposita disciplina ai sensi del decreto legislativo n. 59/2011 oltre al fatto che il titolare deve aver acquisito la residenza anagrafica nel nostro paese, deve esistere specifica intesa bilaterale tra lo Stato estero e l'Italia e sulla patente ottenuta in conversione può essere disposta la revisione.
La richiesta di conversione del documento di guida di uno Stato extra UE o extra SEE va presentata dal suo titolare all'U.M.C. che, in attesa del perfezionamento della procedura, gli rilascia un permesso provvisorio di guida. Il documento di guida originario ritirato dall'ufficio per il rilascio della patente di guida italiana, sarà poi restituito al Paese che l'ha emesso.
Sistema sanzionatorio previsto dall'art. 135 C.d.S.:
(con riferimento all'art. 135 c. 11 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera scaduta:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 15 e 17 C.d.S. e cioé ammenda, arresto e sanzione accessoria della confisca del veicolo;
(con riferimento all'art. 135 c. 12 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera valida ma con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 cc. 16 e 18 C.d.S. e cioé sanzione amministrativa pecuniaria Euro 400,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.;
(con riferimento all'art. 135 c. 13 C.d.S.) circolazione entro l'anno dalla acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero scaduti di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida;
(con riferimento all'art. 135 c. 14 C.d.S.) circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente o altro documento abilitativo estero in corso di validità:
si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 c. 11 C.d.S. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria Euro 155,00 e la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida.
giovedì 16 maggio 2013
RINNOVO PATENTE DI GUIDA ALL'ESTERO, CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato una nuova circolare, pubblicata il 9 maggio 2013, dettando chiarimenti in materia di rinnovo di patenti di guida italiane presso le Autorità consolari in paesi esteri.
Questo perchè il Ministero degli Affari Esteri aveva evidentziato delle problematiche dettate dal mancato riconoscimento in Italia della conferma della validità della patente di guida italiana effettuata a cura delle Autorità diplomatico-consolari italiane, procedura effettuata correttamente ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S..

Il problema riguardava in particolare il fatto che in alcuni dei casi di questo tipo gli uffici della motorizzazione emettevano un provvedimento di revisione della patente attribuendo al titolare un lungo periodo di mancato esercizio, probabilmente basandosi sulla scadenza riportata sulla patente e non prendendo in considerazione il rinnovo avvenuto presso le Autorità diplomatiche italiane.
A questo proposito il Ministero ricorda che il rinnovo effettuato presso Autorità diplomatiche italiane ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S. si deve ritenere valido a tutti gli effetti e deve essere preventivamente valutato prima di inviare a revisione della patente (ex art. 128 C.d.S.) per mancato esercizio alla guida per lungo tempo (generalmente individuato in 3 anni sempre su base di una circolare dello stesso Ministero n°16/1971). Il periodo di conferma della validità da parte di Autorità consolare italiana non può essere considerato come periodo in cui il titolare del documento non ha mantenuto l'esercizio alla guida.
Il rinnovo, tra l'altro, è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, comunque comunicato al Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di far sensibilizzare da parte dei consolati italiani eventuali soggetti che dovessero loro rivolgersi per questa procedura ad esibire sempre la prevista attestazione unitamente alla patente di guida anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare nel caso di accertamento medico di conferma della validità ai sensi del comma 8 dell'art. 126 C.d.S..
Questo perchè il Ministero degli Affari Esteri aveva evidentziato delle problematiche dettate dal mancato riconoscimento in Italia della conferma della validità della patente di guida italiana effettuata a cura delle Autorità diplomatico-consolari italiane, procedura effettuata correttamente ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S..

Il problema riguardava in particolare il fatto che in alcuni dei casi di questo tipo gli uffici della motorizzazione emettevano un provvedimento di revisione della patente attribuendo al titolare un lungo periodo di mancato esercizio, probabilmente basandosi sulla scadenza riportata sulla patente e non prendendo in considerazione il rinnovo avvenuto presso le Autorità diplomatiche italiane.
A questo proposito il Ministero ricorda che il rinnovo effettuato presso Autorità diplomatiche italiane ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S. si deve ritenere valido a tutti gli effetti e deve essere preventivamente valutato prima di inviare a revisione della patente (ex art. 128 C.d.S.) per mancato esercizio alla guida per lungo tempo (generalmente individuato in 3 anni sempre su base di una circolare dello stesso Ministero n°16/1971). Il periodo di conferma della validità da parte di Autorità consolare italiana non può essere considerato come periodo in cui il titolare del documento non ha mantenuto l'esercizio alla guida.
Il rinnovo, tra l'altro, è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, comunque comunicato al Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di far sensibilizzare da parte dei consolati italiani eventuali soggetti che dovessero loro rivolgersi per questa procedura ad esibire sempre la prevista attestazione unitamente alla patente di guida anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare nel caso di accertamento medico di conferma della validità ai sensi del comma 8 dell'art. 126 C.d.S..
sabato 11 maggio 2013
ACCESSO AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L'art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante "Programmi dei corsi per il recupero dei punti dalla patente di guida" prevede che "non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio".
Per molti, però, risultava impossibile iscriversi ai corsi di recupero stante la mancata ricezione della comunicazione sopra menzionata. Si è sviluppato anche un notevole contenzioso in materia che ha portato ad un comune orientamento della giurisprudenza amministrativa (soprattutto Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6189/2012 del 04/12/2012) che introduce una interpretazione della disposizione regolamentare di cui sopra nel senso che deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della decurtazione operata.
Per fare la verifica esistono diversi modi:
- Con la consultazione tramite il sito internet "ilportaledellautomobilista.it" che tramite registrazione consente la verifica della propria posizione relativa al saldo punti patente e, per i possessori di uno smartphone, consente di scaricare un'applicazione (ipatente) che, oltre alla suddetta verifica, dà l'opportunità di effettuare anche altri tipi di controlli come ad esempio la verifica della classe ambientale del veicolo o verifica della r.c.a.;
- si può altrimenti telefonare al n' 848782782, è possibile chiamare solo da rete fissa ed ha il costo di una telefonata urbana secondo il proprio operatore telefonico.
D'ora in poi, pertanto, l'accesso ai corsi per il recupero punti patente sarà garantito anche a coloro che provvederanno a stampare il saldo punti dal sito ilportaledellautomobilista.it; ovvero con la stampa del saldo punti da parte degli uffici ministeriali della maschera VECA recandosi quindi presso gli uffici competenti ma senza oneri di spese a carico del richiedente.
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