sabato 11 maggio 2013

ACCESSO AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante "Programmi dei corsi per il recupero dei punti dalla patente di guida" prevede che "non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio".

Per molti, però, risultava impossibile iscriversi ai corsi di recupero stante la mancata ricezione della comunicazione sopra menzionata. Si è sviluppato anche un notevole contenzioso in materia che ha portato ad un comune orientamento della giurisprudenza amministrativa (soprattutto Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6189/2012 del 04/12/2012) che introduce una interpretazione della disposizione regolamentare di cui sopra nel senso che deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della decurtazione operata.

Per fare la verifica esistono diversi modi:
- Con la consultazione tramite il sito internet "ilportaledellautomobilista.it" che tramite registrazione consente la verifica della propria posizione relativa al saldo punti patente e, per i possessori di uno smartphone, consente di scaricare un'applicazione (ipatente) che, oltre alla suddetta verifica, dà l'opportunità di effettuare anche altri tipi di controlli come ad esempio la verifica della classe ambientale del veicolo o verifica della r.c.a.;
- si può altrimenti telefonare al n' 848782782, è possibile chiamare solo da rete fissa ed ha il costo di una telefonata urbana secondo il proprio operatore telefonico.



D'ora in poi, pertanto, l'accesso ai corsi per il recupero punti patente sarà garantito anche a coloro che provvederanno a stampare il saldo punti dal sito ilportaledellautomobilista.it; ovvero con la stampa del saldo punti da parte degli uffici ministeriali della maschera VECA recandosi quindi presso gli uffici competenti ma senza oneri di spese a carico del richiedente.

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