lunedì 13 maggio 2013

MALORE O COLPO DI SONNO? Corte di Cassazione sent. N. 9172 del 2013

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9172 depositata il 26 febbraio 2013, ha rimandato al Giudice di Pace penale una sentenza di assoluzione.


Il caso era quello di un muratore che al termine di una giornata di lavoro nel mese di agosto passata sotto il sole aveva avuto, a suo dire, un malore, mentre si trovava alla guida, causando un incidente. 

In particolare mentre percorreva un tratto di rettilineo della SS42 del Tonale e della Mendola era finito nella corsia opposta di marcia, andando a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva condotto da una donna che a causa dell'urto riportava lesioni.

Il perito nominato dal Giudice di Pace aveva concluso che il soggetto imputato al momento del sinistro non fosse cosciente ma che non poteva accertare se il soggetto fosse stato vittima di un colpo di sonno o fosse stato colto da un malore improvviso. Secondo il PM, poi, la colpa dell'imputato era consistita nel porsi alla guida del veicolo senza preoccuparsi di avere i requisiti psico-fisici necessari considerata la situazione.

Il Giudice di Pace aveva, pertanto, ritenuto di dover assolvere l'imputato sulla base della erronea considerazione dell'evento come "caso fortuito".
La Suprema Corte invece ritiene di poter ascrivere tale accadimento nell'infermità, in quanto stato morboso seppure di natura transitoria. 

La differenza maggiore nel ricondurre il caso in esame ad una di queste due fattispecie consiste nel fatto che il caso fortuito presuppone sempre un'azione umana cosciente e volontaria mentre il malore improvviso esclude tale connotazione.
Una volta dedotta la circostanza, quindi, il Giudice deve procedere in tal senso con la valutazione della configurabilità o meno della capacità di intendere e volere dell'imputato.

Per quanto riguarda gli oneri probatori la Corte di Cassazione da tempo ha un orientamento univoco secondo il quale in tema di reati colposi conseguenti ad incidenti stradali non è sufficiente che vengano formulate ipotesi circa la perdita di controllo del veicolo ma occorre svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psico-fisiche del soggetto al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In presenza di risultanze che confortano la colpevolezza deve presumersi che la condotta del soggetto normalmente capace sia riferibile ad un'azione cosciente e volontaria e liberamente determinata.

Alla luce di quanto detto, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto indagare ulteriormente circa il genere di circostanza che aveva causato il sinistro, se fosse o meno ascrivibile ad un malore o ad un colpo di sonno, allo scopo di fugare ogni dubbio e valutare il fatto com'è giusto che sia con estremo rigore.

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato al Giudice di Pace di Lovere per un nuovo esame della questione tenendo, però, conto dei principi impartiti.

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