mercoledì 8 maggio 2013

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PUNIBILE ANCHE CHI SOMMINISTRA ALCOOL.


La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la pronuncia n. 5650 depositata il 04 febbraio 2013 sposta l’attenzione dal reato di guida in stato di ebbrezza a quello previsto dall’art. 691 del c.p. che punisce  “Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza”.

La vicenda trae spunto dalla decisione di assoluzione emanata dal Giudice di Pace che la Suprema Corte ha ritenuto "illogica": una automobilista con un elevato tasso alcoolemico veniva fermata per un controllo dai Carabinieri, risaliti alla fonte di chi aveva fornito le bevande alcoliche alla persona l’esercente del locale era stato denunciato ai sensi dell’art. 691 c.p. un reato contravvenzionale, punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, con l’arresto da 3 mesi ad un anno e che prevede, altresì, per l’esercizio pubblico la sospensione dello stesso.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto di non punire per questa fattispecie l’esercente del locale sulla scorta del fatto che, data la presenza di numerosi avventori all’interno del locale, lo stesso non poteva avvedersi del fatto che la persona fosse effettivamente in stato di manifesta ubriachezza. Al Giudice di prima istanza erano risultate, pertanto, sufficienti testimonianze vaghe del fatto che quella sera i segni di ebbrezza della donna non erano evidenti, ed il fatto che abituato ad avere a che fare con soggetti abituati ad alzare il gomito. Il Procuratore Generale decide di impugnare la sentenza e la Cassazione gli da ragione rinviando nuovamente gli atti al Giudice di Pace perché decida in maniera più coerente sulla vicenda.

Gli Ermellini cassando con rinvio la sentenza di primo grado, impongono al Giudice di Pace una nuova valutazione del fatto reato, con un approccio che sia maggiormente coerente, da questa vicenda deve scaturire la presa di coscienza, la norma esiste e non è nuova, deve solo essere applicata.

(tratto da fonte: motorioggi.it)

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