venerdì 10 maggio 2013

LA CASSAZIONE IN DIFESA DELLA SICUREZZA STRADALE, CONTRO CHI ASSUME ALCOL PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA.

Corte di Cassazione Penale sez. IV 13/12/2012 n. 48239

Assunzione di farmaco in soluzione idroalcolica - effetti ai fini dell'ebbrezza - irrilevanza - l'alcool presente nel farmaco, in quanto noto, contribuisce all'alcolemia e non è scriminante.

 

Nulle le speranze degli automobilisti, fermati per un controllo sullo stato d’ebbrezza, di poter utilizzare quale scusa quella di aver ingerito farmaci contenenti alcool.

Questi, infatti, lungi dal poter essere utilizzati come una scriminante in realtà configurano un’ipotesi di maggiore responsabilità in quanto chi è consapevole di far uso di tali tipi di medicinali deve evitare di assumere ulteriormente sostanze alcoliche.

 

Quanto all'accertamento di responsabilità, la difesa eccepisce in buona sostanza che si sarebbe dovuto tenere conto del medicinale contenente alcol e idoneo dunque ad influire sullo stato di ebbrezza.

La motivazione addotta dagli ermellini a sostegno della sentenza è che non rileva la quantità di alcol assunta da un individuo, ma la quantità assorbita dal sangue di questo e pertanto presente all’interno del corpo del soggetto, indipendentemente dalla sua provenienza.

 

Per questo motivo hanno ritenuto infondata la tesi della difesa anche in virtù del fatto che la Corte (sentenza n.38793 del 2011) aveva già precisato che l'art. 186 C.d.S. punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.

Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione "iuris et de iure" (presunzione che non ammette prova contraria), che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l'influenza di farmaci.

 

Chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale.

(fonte e testo provvedimento: http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento_pdf.php?497)




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