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domenica 24 novembre 2013

BANCHE DATI SINISTRI E GARANTE DELLA PRIVACY



L'art. 135 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 recita:
(Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)
1.  Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».

2.  Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3.  Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.”


Oggi quindi spetta all’Ivass il compito di stabilire le procedure per l’organizzazione ed il funzionamento nonché stabilire le modalità d’accesso alla banca dati dei sinistri, dell’”anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” da parte dei soggetti che possano avere un interesse alla suddetta consultazione (imprese di assicurazione ed altri).

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha, pertanto, chiesto al Garante  una valutazione in merito allo schema di regolamento già predisposto, il cui testo verrà successivamente avviato in pubblica consultazione.
L’Autorità garante si è perciò trovata a dover mediare tra diversi profili di interessi che hanno un certo peso, da un lato tutelare i dati personali dei soggetti che dovessero in qualche modo trovarsi coinvolti a qualunque titolo in un risarcimento danni e dall’altro quello di contribuire a combattere l’odioso fenomeno delle frodi assicurative che, purtroppo, sta subendo negli ultimi tempi una paurosa impennata.

Il Garante si è comunque avvalso, nella valutazione dei contrapposti interessi, dei principi fondamentali di protezione dei dati personali arrivando a formulare alcune osservazioni sul funzionamento delle suddette banche dati che possano dare piena attuazione alla disciplina in esame senza condannare, però, nel contempo la privacy dei soggetti coinvolti.

Occorre tenere conto, peraltro, del fatto che già la banca dati dei sinistri contiene i dati personali relativi a testimoni e danneggiati e che l’Ivass ritiene di poter mantenere l’esistenza di un’unica banca dati allo scopo di non creare confusione nell’utilizzo dell’archivio da parte degli operatori ovvero di causare la dispersione di informazioni delicate (e salva comunque la futura costituzione delle ulteriori due banche dati dell’anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati). Ed inoltre bisogna considerare che: “L'Istituto ritiene che la ratio della norma possa essere comunque garantita attraverso la possibilità di rendere consultabili, con "viste separate", le differenti tipologie di dati personali (in ragione anche del soggetto che richiede l'accesso), provvedendo successivamente, all'occorrenza, ad una loro distinta strutturazione logica ed –eventualmente– anche fisica.”

In considerazione di quest’ultimo assunto, e cioè del fatto che il sistema sarebbe strutturato secondo una modalità di accesso a consultazione graduata (da parte di soggetti predisposti) e che, quindi, nel caso dovesse emergere un solo parametro significativo l’impresa assicuratrice non sarà tenuta ad effettuare degli approfondimenti, cosa che invece sarebbe obbligatoria solamente nel caso che emerga più di un “parametro di significatività”.

Così come in ogni caso la consultazione della banca dati da parte delle imprese di assicurazione sarà consentita solo nel momento della gestione della pratica di sinistro, che comunque i dati personali memorizzati saranno conservati per cinque anni dalla data di definizione delle pratiche per poi passare alla gestione dell’Ivass e comunicati per sole esigenze di giustizia. Tutto ciò avverrà comunque nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza completezza e legittimità, i dati verranno registrati per scopi determinati non eccedenti rispetto alle finalità. Decorsi, poi, cinque anni dal passaggio della Gestione all’Ivass i dati che consentono l’identificazione dei soggetti saranno cancellati.

E’ opportuno  però concentrarsi sul fatto che la finalità di queste banche dati è di combattere la frode in ambito assicurativo che tanti problemi causa a livello economico-sociale, un obiettivo importante che, si ritiene, possa giustificare una piccola compressione del diritto alla privacy e comunque è opportuno anche ribadire espressamente la responsabilità dei soggetti preposti alla consultazione per eventuali violazioni dell’utilizzo dei dati archiviati.

In virtù di tutte queste considerazioni l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall’Ivass con la raccomandazione, però, di attenersi ai rilievi dalla stessa Autorità sollevati.



domenica 22 settembre 2013

Scandalo assicurazioni. La denuncia dello "Sportello dei Diritti" violata la privacy di centinaia di migliaia di cittadini con la banca dati sinistri.

L’ennesimo scandalo italiano perpetrato a danno d’inconsapevoli cittadini si sta perpetrando da quando è stata ulteriormente implementata la banca dati sinistri dell’IVASS (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni che ha sostituito l’ISVAP) con le due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati», in cui confluiscono i dati di centinaia di migliaia di persone “colpevoli” per esempio, di aver assistito ad un sinistro stradale. Perché
forse non tutti sanno che non solo chi ha subìto o cagionato un sinistro, ma per il solo fatto di aver rilasciato una dichiarazione testimoniale a seguito di un incidente stradale, si può venire letteralmente schedati senza alcuna preventiva comunicazione.

Tale gravissima circostanza è passata nel più totale silenzio mascherata da lamentate e non giustificate esigenze antifrode che però vanno a ledere un diritto fondamentale dei cittadini: quello alla propria riservatezza. Ed è così che oggi le compagnie assicurative, di fatto, si ritrovano in possesso dei dati personali di centinaia di migliaia di cittadini senza che sino ad oggi nessuno abbia battuto un colpo. Ma allo “Sportello dei Diritti” non è sfuggita neanche questa nefandezza e per bocca del presidente e fondatore Giovanni D'Agata, è pronta a denunciare al Garante per la privacy unitamente ad un gruppo di esperti tale misfatto tutto italiano.
Vale la pena ricordare, infatti, che la costituzione di una banca dati contenente dati personali di soggetti (definiti dal Codice Privacy quali “interessati al trattamento”) necessiti di una serie di cautele e adempimenti organizzativi finalizzati alla trasparenza, in primis, e alla rigida applicazione di misure di sicurezza.
Un principio cardine alla base dell’attuale normativa in materia di corretto trattamento dei dati personali prevede che qualunque trattamento di dati personali (e in questa definizione vi ricade certamente la raccolta, l’archiviazione, la conservazione e la condivisione di dati personali in banche dati gestite da privati quali le compagnie di assicurazioni) deve essere preceduto da un’attenta politica di trasparenza nei confronti degli interessati. Ciò vuol dire che è necessario fornire agli interessati una completa informativa ex art. 13 d.lgs.196/2003 (c.d. Codice Privacy) contenente tutti gli elementi utili a spiegare le finalità e modalità del trattamento, l’origine del dato raccolto, le misure di sicurezza applicate e i soggetti ai quali rivolgersi per esercitare i diritti di accesso ex art. 7 del Codice (principio irrinunciabile e costituzionalmente garantito).
Oltre ai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nella raccolta e nel trattamento del dato che devono essere rispettati (e su questi punti già sembra vi siano molte ombre nella costituzione di tale banca dati), poi, è necessario garantire il principio di correttezza che vuol dire che “il trattamento (e la raccolta) dei dati deve avvenire presso l’interessato in maniera trasparente”. 

Evidentemente il costituire una banca dati a totale insaputa degli interessati, senza informativa e senza indicazione dei soggetti che a vario titolo potranno accedere a tutte le informazione archiviate dalle compagnie assicurative pare configurare una condotta assolutamente illegittima che secondo l’autorevole parere dell’esperto del settore avvocato Graziano Garrisi – portata innanzi all’Autorità Garante – potrebbe portare quantomeno al blocco e all’inutilizzabilità del dato, sino a configurare un vero e proprio illecito penale sanzionabile ai sensi dell’art. 167, comma 2, del Codice per violazione dell’art. 11 dello stesso Codice (che detta le regole per il corretto trattamento dei dati).
Per di più tali dati, a quanto pare, vengono raccolti dalle compagnie assicurative attraverso terzi soggetti (avvocati, ispettorati sinistri, agenzia di assicurazione e direttamente i danneggiati) e in assenza totale degli adempimenti generali e obbligatori sopra indicati e previsti dal Codice Privacy.
Pare opportuno sottolineare, pertanto, che il punto da cui partire è salvaguardare il diritto all’autodeterminazione informativa dei cittadini (interessati al trattamento) in base al quale ciascuno è libero di determinare l’ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano.
Ognuno, infatti, dovrebbe avere la possibilità di verificare l’avvenuto inserimento in banca dati, la presenza o la rimozione dei dati, a tutela della propria dignità e riservatezza in quanto soggetto interessato al trattamento.
Dopo le scatole nere (già oggetto di un provvedimento da parte del Garante Privacy), quindi, pare si stia per perpetrare l’ennesimo colpo basso in danno dei cittadini e dei consumatori.

(fonte: sportellodeidiritti.org)

mercoledì 22 maggio 2013

CONCILIAZIONE PARITETICA, L'IVASS DICE SI ALL'ACCORDO ANIA-CONSUMATORI

COMUNICATO STAMPA DEL 22 MAGGIO 2013


L’IVASS ha inviato una lettera al mercato nella quale esprime apprezzamento per il recente nuovo accordo tra l’ANIA e le Associazioni dei Consumatori in materia di conciliazione paritetica nella r.c. auto. Nella lettera l’IVASS chiede altresì alle imprese di assicurazione di attivare iniziative per favorire la conoscenza e la 
diffusione tra i consumatori di questo utile strumento alternativo di risoluzione delle controversie, più economico e rapido del ricorso al giudice. La lettera è consultabile sul sito www.ivass.it. 

La conciliazione paritetica riguarda le controversie sui sinistri r.c. auto di valore non superiore a 15.000 euro. La procedura si attiva su input del danneggiato per il tramite di una Associazione di consumatori; la controversia viene discussa da una camera di conciliazione composta da un rappresentante delle imprese ed uno dei consumatori. 

La procedura si chiude in 30 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito dell’IVASS (www.ivass.it). 
Sebbene di grande utilità per i consumatori, il sistema non ha ancora ampia diffusione ed è per questo che l’IVASS ha chiesto alle imprese di informare i consumatori sulla possibilità di attivare la procedura di conciliazione e le relative modalità tramite i propri siti internet aziendali e con informativa scritta ai danneggiati 
dei sinistri stradali con cui insorge contenzioso. 

Le imprese dovranno dare conferma alla Autorità di Vigilanza, entro il 20 luglio, di aver attuato le iniziative richieste. 

(fonte: ivass.it)

domenica 19 maggio 2013

FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - richiesta risarcimento danni

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è un ente pubblico istituito con la L. 990 del 1969, poi abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private, è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Consap - Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consap, dell’Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il compito assegnatogli è quello di provvedere al risarcimento dei danni causati da: veicoli e natanti non identificati, in questo caso per i danni alla persona e dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona; veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose che dal 24 novembre 2007 vengono risarciti integralmente; veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Inoltre il F.G.V.S., a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei casi seguenti: sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. In questi casi il risarcimento del danno è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).

Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo attraverso un prelievo sui premi delle polizze RC Auto la cui misura è attualmente pari al 2,5% dei premi incassati nel ramo. Nonostante si sia diffusa più volte la notizia di un’eventuale abbassamento di tale aliquota questa rimarrà, ancora per quest’anno, invariata. Infatti, dalle ultime notizie fornite proprio dalla Consap, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada versa in cattive condizioni economiche, sembra ci sia stata, infatti, una perdita di circa 70 milioni di Euro nel 2011 e sembra che tale perdita sia da attribuirsi al boom di assicurazioni false, incentivate sicuramente dai continui rincari delle compagnie che hanno reso i premi assicurativi insostenibili soprattutto in alcune zone del nostro paese.

L’istruttoria e la liquidazione del danno è affidata dalla legge all’impresa designata che viene individuata in base al luogo di accadimento del sinistro e alla quale, quindi, va inviata la richiesta di risarcimento danni e nei confronti della quale, in caso di mancata definizione, deve essere esercitata la eventuale azione giudiziaria. La designazione delle imprese avviene ogni tre anni, quella attualmente in vigore è relativa al provvedimento n° 2496 del 28/12/2006 (qui potete trovare il provvedimento con la designazione delle imprese divise per zona in cui si è verificato il sinistro http://www.consap.it/$ConsapResources/documenti/fondi/Fondo%20di%20garanzia%20per%20le%20vittime%20della%20strada/Provvedimento%20ISVAP%20N.%202496%20del%2028%20dicembre%202006.pdf).

La Corte di Cassazione, sez. VI civ., si è di recente pronunciata con ord. n° 4360, sul tema della sussistenza o meno in capo al danneggiato dell’onere di denuncia dei fatti alle autorità inquirenti.
Nel caso in esame il conducente di un’autovettura, rimasta sconosciuta, ha causato danni alla ricorrente che, però, secondo quanto sostenuto dall’impresa designata, non aveva fornito la prova né della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo (avendo totalmente omesso di denunciare i fatti alle autorità inquirenti e di riferirli a chi sarebbe stato tenuto alla denuncia o al referto) né nella determinazione di un sinistro da parte di un veicolo non identificato.
La preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità e nemmeno un onere a carico del danneggiato per agire nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
E’ da escludere che sia violata la norma dell’art. 19, della n. 990/69 per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela
Non si può considerare neanche pertinente il richiamo all’art. 2054 c. 1 c.c., perché il Tribunale non avrebbe applicato la presunzione ivi prevista, quest’ultima può essere però applicata solo dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 19 della L. n. 990/69.
Per quanto riguarda, infine, il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto e l’impossibilità della danneggiata di identificare lo stesso si deve rilevare che si tratta di apprezzamenti riservati al Giudice del merito che non ha considerato il comportamento della danneggiata omissivo (sia in generale che al momento del ricovero ospedaliero) e che ha ritenuto valida la testimonianza offerta.
Quindi pur non essendo presupposto necessario la denuncia dei fatti alle autorità inquirenti e pur non incombendo sul danneggiato alcun onere della prova in questo senso si deve ritenere che un comportamento complessivamente reticente ed omissivo da parte del danneggiato sia sulla dinamica dell’incidente che sulla non presentazione di denuncia-querela può essere valutato dal Giudice come indice di inattendibilità della testimonianza del danneggiato e della non veridicità dei fatti.

MODULISTICA PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI:
http://www.consap.it/Fondi/FGVS/Procedura%20e%20Modulistica
(fonte: rivistagiuridica.aci.it e consap.it)(

venerdì 17 maggio 2013

SEGNALATA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE R.C.A. TRAMITE SITI INTERNET CHE NON CONSENTONO L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

IVASS - COMUNICATO STAMPA DEL 16 MAGGIO 2013

L'IVASS rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea (5 giorni), tramite i seguenti siti internet che non consentono l'identificazione degli intermediari né l'accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi:
- www.emissione5giorni.com;
- www.polizza5giorni.it;
- www.privatimport.it.

L'Autorità richiama l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l'attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare:

a) i dati identificativi dell'intermediario;
b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS.

Per gli intermediari del SEE abilitati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l'indicazione dell'eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

I siti web che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

L'IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

- degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r.c. auto);
- dell'elenco degli avvisi relativi a "Casi di contraffazione o società non autorizzate";
- del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

(fonte:ivass.it)

giovedì 9 maggio 2013

IVASS - INDAGINE TARIFFE R.C. AUTO PRATICATE IN ITALIA


Sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) è stata pubblicata la nuova indagine sulle tariffe r.c. auto praticate in Italia al 1° gennaio 2013. L’indagine, che ha riguardato tutte le imprese sottoposte alla vigilanza dell’authority sul mercato assicurativo, ha preso in esame i prezzi praticati in 21 province per 11 tipologie standard di assicurati, sia automobilisti sia motociclisti, dei due sessi.

Si tratta della prima rilevazione dei prezzi successiva all’entrata in vigore della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. nel marzo 2011 in materia di parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso ai servizi assicurativi. Nella presente rilevazione si possono apprezzare quindi gli effetti di tale sentenza, che ha essenzialmente comportato, rispettivamente per gli assicurati di sesso femminile e maschile, incrementi e decrementi dei prezzi medi, variabili con i profili e le province oggetto di indagine.

Dall’analisi risulta infatti che, negli ultimi 12 mesi, tra i prezzi medi ponderati con la quota di mercato di ogni impresa, l’aumento più elevato, su scala nazionale, è stato pari al 13,5% per un diciottenne di sesso femminile con autovettura di 1300 cc. alimentata a benzina, in classe BonusMalus di C.U. 14, massimale minimo di legge. Il premio medio ponderato per il corrispondente profilo maschile è invece diminuito del 6,7%.


Sul territorio si accresce la già forte differenziazione tra regioni settentrionali e regioni meridionali: gli incrementi, nonché i prezzi medi di listino assoluti, risultano più elevati nel blocco delle province meridionali, e più contenuti nelle province settentrionali. Ad esempio, un cinquantacinquenne di sesso maschile alla guida di un’autovettura di piccola cilindrata a Napoli, pur se in classe B/M di massimo sconto, paga una tariffa media di 1.237€, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno, a fronte di tariffe inferiori ai 400€ che il medesimo assicurato pagherebbe a Trento, Bolzano o Aosta con aumenti che a malapena hanno raggiunto il 2,5% (quindi inferiori all’inflazione). 

Nel settore delle “due ruote”, per i motocicli con cilindrata di 200 cc, i prezzi nazionali medi di listino, hanno subìto incrementi del 10,2% per gli uomini e dell’8,2% per le donne quarantenni in classe B/M di C.U. 4.

(fonte: ivass.it 
link:http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F21179/Indagine%20sui%20prezzi%20al%201%20gennaio%202013.zip)

COPERTURA ASSICURATIVA FALSA O CONTRAFFATTA, PROCEDURA


Nel caso in cui si accerti che la copertura assicurativa sia falsa o contraffatta si procede a sanzionare ai sensi dell’art. 193 c. 4bis C.d.S. (comma introdotto dalla L. 94/2009), il comma
specifico prevede che “Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.”

La procedura su esposta si applica solo se vi è coincidenza tra conducente ed intestatario, in caso contrario si applica la procedura ordinaria per la mancanza di copertura assicurativa ex art. 193 c. 2 C.d.S.. La sospensione della patente è possibile solo nei confronti di colui che abbia falsificato i documenti assicurativi, l’agente operante in questo caso oltre a procedere al sequestro ai fini della confisca del veicolo deve, sul momento, procedere al ritiro della patente di guida per provvedere all’invio del documento alla Prefettura del luogo dell’avvenuta violazione per l’applicazione del provvedimento di sospensione.

Non è previsto il pagamento in misura ridotta, la sanzione deve essere stabilita tra Euro 798 ed Euro 3.194. Questa ipotesi comporta inoltre la punibilità ex art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) con procedibilità a querela così l’organo che ha accertato la falsità deve trasmettere gli atti alla compagnia assicurativa per permettere a quest’ultima di agire nei confronti di chi ha posto in essere la condotta criminosa.