venerdì 19 luglio 2013

RIFORMA DEL LAVORO: ENTRA IN VIGORE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER UN ANNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”. 

Questa una modifica importante apportata con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore proprio ieri 18 luglio 2013, con la quale il cittadino extracomunitario che soggiorni nel nostro paese,  abbia perso il posto di lavoro e si trovi, quindi, in attesa di occupazione avrà un permesso di un anno (prima era di 6 mesi).

La riforma del mercato del lavoro, quindi, tiene conto anche degli stranieri che non potranno essere espulsi per aver perso il posto ma avranno diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento ed alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di attesa di occupazione.
Avranno diritto a restare sul territorio nazionale fino all'esaurimento di eventuali ammortizzatori sociali dei quali debbano terminare di usufruire ed infine anche nel caso che dimostrino di percepire un reddito minimo annuo proveniente da fonti lecite pur in assenza temporanea di occupazione ex art. 29 del T.U. sull'immigrazione.


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