martedì 2 luglio 2013

CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO CONTRO LA VOLONTA' DEL PROPRIETARIO IN CASO DI SINISTRO: LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA'

Il proprietario del veicolo è responsabile del sinistro a meno che non provi in maniera incontrovertibile che la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.

L’Articolo 2054 del c.c. (Circolazione di veicoli) al terzo comma recita: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l' usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio , è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”

La Corte di Cassazione, sezione IV civile, con la sentenza 16217 del 27/06/2013, precisa che: “per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, c.c., non è sufficiente dimostrare che la  circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma  è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (Cass. n. 15478/20l l; n. l5521/2006).”

Nel caso di specie, infatti, il proprietario del veicolo aveva dichiarato di aver adottato tutte le cautele volte ad evitare l’impossessamento del veicolo da parte del fratello minore senza però specificare le modalità di custodia ovvero fornirne prova testimoniale. Circostanza che è chiaramente spiegata nella sentenza impugnata.

Ai fini della prova liberatoria, quindi, non rileva che le chiavi dell’auto fossero state riposte dallo stesso proprietario in un cassetto chiuso a chiave all’interno dell’abitazione né che lo stesso si trovasse lontano dalla residenza poiché stava assolvendo all’obbligo di leva.

Il ricorso, pertanto, viene rigettato per manifesta infondatezza.

Nessun commento:

Posta un commento