Bisogna ricordare che i regolamenti sono immediatamente obbligatori e direttamente applicabili negli stati membri senza necessità di recepimento. Il regolamento in questione è entrato in vigore il 19 luglio 2013 ma si potrà applicare dal 1 gennaio 2014, fino ad allora continuerà ad essere applicato il precedente Dublino II. Collegato col Regolamento Dublino è il Regolamento Eurodac, che permette agli stati di comparare le impronte digitali dei richiedenti asilo. Oltre agli Stati membri dell'UE sono vincolati anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in forza di accordi di associazione.
Uno degli obiettivi che si prefigge il documento emanato, così come il precedente detto Dublino II, è impedire che nessuno degli Stati membri voglia dichiararsi competente all’esame della domanda di protezione internazionale, privando in questo modo il rifugiato del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento dello status. Altro scopo è quello di impedire i movimenti interni all’UE dei richiedenti protezione, dando agli Stati la facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la propria domanda.
Il Regolamento Dublino è un documento importante nella costruzione del sistema europeo comune di asilo ma è anche il documento più discusso e criticato soprattutto per la scarsa efficienza dimostrata in troppi casi concreti. Spesso, infatti, non riusciva a fornire una protezione equa ed effettiva e portava ad una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri.
Le modifiche apportate sapranno sicuramente migliorare alcune anomalie ma il problema, che si trova alla base del sistema, è il presupposto, non corrispondente a verità, che gli Stati membri costituiscano un'area con un livello di protezione omogeneo.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
sono state modificate le definizioni di familiari;
è stato introdotto l’effetto sospensivo del ricorso;
sono stati inseriti i termini anche per la procedura di ripresa in carico;
è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga;
è introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.
è stato introdotto l’effetto sospensivo del ricorso;
sono stati inseriti i termini anche per la procedura di ripresa in carico;
è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga;
è introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.
Leggi il testo completo dei provvedimenti:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:180:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:180:SOM:IT:HTML
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