martedì 2 luglio 2013

PAGAMENTI BREVI MANU: AUMENTA L’IMPOSTA DI BOLLO

Nella Gazzetta Ufficiale del 25/06/2013 è stato pubblicata la L. n. 71/13, di conversione del D.L. 43/13 che, tra le altre modifiche, ha apportato variazioni agli importi stabiliti in misura fissa per l’imposta di bollo cambiando quello precedentemente stabilito in Euro 1,81
all’importo di Euro 2,00 e quello stabilito in Euro 14,62 ad Euro 16,00.

L’aumento coinvolge numerosi ambiti e diversi soggetti ed è operativo a partire dal 26/06/2013.

Per quanto riguarda l’attività sanzionatoria ciò coinvolge gli operatori che si trovino a riscuotere su strada somme superiori ad Euro 77,47 relative agli artt. 202 c. 2bis e 207 C.d.S., infatti:

- art. 202 c. 2bis C.d.S.: “In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando sussiste
o   la violazione dell’ articolo 142, commi 9 e 9-bis,per il superamento dei limiti di velocità rispettivamente tra 40 e 60 km/h e di oltre 60 km/h;
o    la violazione dell’art. 148, sul sorpasso dei veicoli;
o    la violazione dell’art. 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico;
o   la  violazione dell’art.  174, commi 5, 6 e 7, per il mancato rispetto della durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento CE N. 561/2006 e rispettivamente superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero, superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero , ovvero che non rispetti per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanali prescritti;
o   e per la violazione dell’art. 178, commi 5, 6 e 7, per ciò che concerne il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti rispettivamente per una durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, per una durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo ed in ultimo per ciò che concerne il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale.
Tutte le violazioni di cui sopra devono essere commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, perché lo stesso sia ammesso ad effettuare immediatamente, il pagamento in misura ridotta.
L'agente peraltro deve trasmettere al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e rilasciare contestuale ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che gli consegna.”;

- art. 207 c. 1 C.d.S.: Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202C.d.S.. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.”

Oltre ai veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE, quindi, sono ammessi al pagamento in mano all’organo di polizia stradale che accerta la violazione  anche i conducenti professionali muniti di patente di guida di categorie C o D (con eventuale E), nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.

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