Nella
Gazzetta Ufficiale del 25/06/2013 è stato pubblicata la L. n. 71/13, di
conversione del D.L. 43/13 che, tra le altre modifiche, ha apportato variazioni
agli importi stabiliti in misura fissa per l’imposta di bollo cambiando quello
precedentemente stabilito in Euro 1,81
all’importo di Euro 2,00 e quello
stabilito in Euro 14,62 ad Euro 16,00.
L’aumento
coinvolge numerosi ambiti e diversi soggetti ed è operativo a partire dal
26/06/2013.
Per quanto
riguarda l’attività sanzionatoria ciò coinvolge gli operatori che si trovino a
riscuotere su strada somme superiori ad Euro 77,47 relative agli artt. 202 c.
2bis e 207 C.d.S., infatti:
- art. 202 c. 2bis C.d.S.: “In deroga a quanto previsto
dal comma 2, quando sussiste
o
la
violazione dell’ articolo 142, commi 9 e 9-bis,per il superamento dei limiti di
velocità rispettivamente tra 40 e 60 km/h e di oltre 60 km/h;
o
la violazione dell’art. 148, sul sorpasso dei
veicoli;
o
la violazione dell’art. 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico;
o
la violazione dell’art. 174, commi 5, 6 e 7, per il mancato rispetto
della durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento CE N. 561/2006 e
rispettivamente superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero,
superiore
al 20 per cento rispetto al limite giornaliero , ovvero
che non
rispetti per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di
guida settimanali prescritti;
o
e
per la violazione dell’art. 178, commi 5, 6 e 7, per ciò che concerne il
conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti rispettivamente
per una durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo
di durata dei periodi di guida, per una durata superiore al 20 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida
ovvero minimo del tempo di riposo ed in ultimo per ciò che concerne il
conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di
durata dei periodi di guida settimanale.
Tutte le violazioni di cui
sopra devono essere commesse da un conducente titolare di patente di guida di
categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di
persone o cose, perché lo stesso sia ammesso ad effettuare immediatamente, il
pagamento in misura ridotta.
L'agente
peraltro deve trasmettere al proprio comando o ufficio il verbale e la somma
riscossa e rilasciare contestuale ricevuta al trasgressore, facendo menzione
del pagamento nella copia del verbale che gli consegna.”;
- art. 207 c. 1 C.d.S.: “Quando
con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.
202C.d.S.. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.”
Oltre ai veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE, quindi, sono ammessi al pagamento in mano all’organo di polizia stradale che accerta la violazione anche i conducenti professionali muniti di patente di guida di categorie C o D (con eventuale E), nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.
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