sabato 15 giugno 2013

IMPOSSIBILITA' APPLICAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' A CHI CAUSA SINISTRO SOTTO INFLUENZA DI ALCOL - CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte, sezione IV penale con la sentenza n° 19403 del 06 maggio 2013 ha stabilito che il conducente che guidi sotto influenza di alcol e che, di conseguenza, causi un incidente stradale (ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S. come "aggravante") non può essere ammesso alla sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità.


Il Giudice di primo grado aveva applicato la pena prevista dall'art. 186 c. 2 lett. b) e c. 2 bis del C.d.S. nei confronti del'imputato poiché lo stesso si era trovato in stato di alterazione per l'uso di sostanze alcoliche e in seguito a questa circostanza aveva causato un sinistro stradale. Aveva poi applicato la sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità.

Il Procuratore generale della Repubblica, però, proponeva ricorso per Cassazione perchè la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, regola di recente introduzione al comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. e per la quale c'è stato un utilizzo crescente nel corso di questi ultimi tempi, non può essere applicata ove ricorra l'aggravante della causazione di un incidente stradale sotto l'influenza di alcol.

Infatti come si legge al comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S.: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità".

Per questo motivo la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso annulla la sentenza senza rinvio e trasmette gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.

Nessun commento:

Posta un commento