martedì 18 giugno 2013

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITA'

  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice delle assicurazioni private;


  Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice,  ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per lesioni di lieve  entità  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei prezzi al consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata dall'ISTAT;

  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con  il  quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo, in applicazione all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre 2007, n. 244»;

  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2013,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 23 maggio 2013;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  15 giugno 2012, adottato ai sensi dell'art. 139,  comma  5,  del  Codice delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al
predetto art. 139, comma 1, sono  stati  da  ultimo  aggiornati  alla variazione del sopracitato indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese  di aprile 2012;

  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 giugno 2012,  applicando la maggiorazione  dell'1,1%  pari  alla  variazione  percentuale  del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013;

                                                                             Decreta:

                                                                              Art. 1

  A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1  dell'art.  139  del   Codice   delle   assicurazioni   private   e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:
   
    settecentonovantuno euro e  novantacinque  centesimi  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
   
    quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda  l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui  alla  lettera b).

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013  

                                                                                      Il Ministro: Zanonato

fonte gazzettaufficiale.it
gazzetta ufficiale serie generale n. 138 del 14/06/2013; decreto 06/06/2013

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