Giovani ragazzi che un testimone aveva visto imbrattare della segnaletica stradale e dei quali quest'ultimo aveva perfino annotato il numero di targa del veicolo mentre si allontanavano dal luogo; l'auto era poi risultata di proprietà dell'imputato.

Contro tale sentenza di condanna ricorreva il legale del condannato in quanto riteneva manifestamente illogica una condanna basata esclusivamente sulla proprietà di un veicolo e per il secondo motivo in quanto in realtà quello che veniva indicato quale reato era solamente un imbrattamento di cartelli.
La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso per dei motivi diversi da quelli dedotti ed in primis che l'art. 15 c. 1 lett. b) del C.d.S. è norma speciale rispetto all'art. 635 del c.p. in quanto l'articolo del Codice della Strada punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento o l'imbrattamento della segnaletica stradale essendo disciplina quindi specifica per quella determinata categoria di beni.
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