sabato 7 dicembre 2013

Nuovo sistema di sicurezza Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Circolare Ministeriale

Nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato una circolare disciplinante l’installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109, le fasi di attuazione del nuovo progetto ed i sistemi di sicurezza relativi alla fase di prima attuazione.


Allo scopo di facilitare ed aiutare l'utenza nella risoluzioni di eventuali problematiche che potrebbero crearsi il Ministero stesso ha istituito un'utenza telefonica attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con esclusione delle festività).  Il numero telefonico da contattare è: 800 863 116 (selezionare opzione 1).

Le istruzioni fornite con la circolare riguardano la sostituzione del sistema di sicurezza mentre i documenti allegati si riferiscono a procedure informatiche sottoposte ad appositi test eseguiti con esito positivo.


Il testo della circolare: http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n_23-2013.pdf

Allegati:  http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Allegato%20A%20istruzioni%20operative%20per%20le%20Prefetture.pdf

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Allegato%20B%20istruzioni%20operative%20per%20i%20Comuni.pdf

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20Dispiegam_25nov-06dic2013.pdf 

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PERMESSO DI SOGGIORNO: Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’interno



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’interno hanno adottato una circolare congiunta allo scopo di fornire chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 24, c. 4 del D.lgs 286/98), soprattutto in virtù delle numerose pronunce giurisprudenziali in materia.


In effetti il problema si era creato perché in molti casi le istanze di conversione del permesso erano state rigettate sul presupposto del mancato rientro nel paese d’origine del lavoratore alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In seguito ai ricorsi questi provvedimenti erano stati ritenuti illegittimi.

Il Consiglio di Stato, con numerose pronunce, ha chiarito che il c. 4 dell’art. 24 D.lgs 286/98 vada interpretato “nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificatamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.”

In seguito a questa presa di posizione da parte della giurisprudenza amministrativa non poteva non essere interpellata l’Avvocatura dello Stato che ha ritenuto di aderire all’interpretazione prevalente specificando che la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro configura un elemento ulteriore al quale va attribuito rilievo e consente, quindi, la conversione del permesso di soggiorno anche in assenza del rientro del lavoratore stagionale nel proprio paese d’origine.

Naturalmente è fondamentale la verifica, da parte degli Uffici preposti, della possibilità di assunzione nell’ambito delle quote d’ingresso programmate e l’effettiva assunzione del lavoratore.
 
Il testo integrale del provvedimento: http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/conversione%20del%20permesso%20di%20soggiorno%20stagionale%20per%20lavoro%20subordinato.pdf