In passato la Suprema Corte aveva già riconosciuto la possibilità, per i danneggiati in occasione di sinistro stradale, di cedere il credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale mentre rimaneva il veto per quanto riguarda il danno non patrimoniale, biologico e morale. Con la sentenza n° 22601 della III sezione civile della Cassazione (03/10/2013) invece si è aperta questa ulteriore via per la risoluzione delle controversie in ambito assicurativo.
Alcuni danneggiati in occasione di sinistro stradale, infatti, per ottenere più velocemente la riparazione del proprio veicolo fanno uso di cedere alle carrozzerie il credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale. I professionisti dal loro canto lucrano poi sulla successiva liquidazione totale del danno.
Nella odierna vicenda causidica la ricorrente con un unico motivo di doglianza lamenta che la corte d'appello ha a suo avviso erroneamente, e “con un iter logico alquanto discutibile”, ritenuto cedibile il credito (danno non patrimoniale) nonostante la sua natura strettamente personale e nello stesso motivo prospetta anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1260 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., “nella parte in cui non prevede il divieto di cessione del credito a titolo di danno biologico e morale della vittima di un incidente stradale”.
Il profilo di illegittimità costituzionale è, però, a parere della Corte, inammissibile perché non risulta formulato il relativo quesito di diritto. Più volte, infatti, è stato ribadito il concetto che la prospettazione di una questione di costituzionalità presuppone necessariamente che a conclusione dell'esposizione del motivo sia indicato il corrispondente quesito di diritto.
Il passato orientamento della Corte sulla cedibilità del credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale era giustificata dal fatto che esso è di natura non strettamente personale e che non sussiste uno specifico divieto normativo al riguardo.
Il cessionario è legittimato ad agire per l'accertamento della responsabilità dell'autore del sinistro e per la condanna dell'autore, e del suo assicuratore per la r.c.a., al risarcimento dei danni necessario. Ritenuto sufficiente per autorizzare a questo genere di operazioni l'accordo tra il cedente e il cessionario.
La cessione del credito in ogni caso si deve ritenere valida, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità e può avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché questo sia determinato o determinabile. L'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza del diritto in capo al cedente
Bisogna ritenere non sussistente il fatto che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale e ricada conseguentemente nel divieto posto all'art. 1260 c.c. (Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge ).
Strettamente personali sono intesi quei diritti per il soddisfacimento di un interesse immediato della persona in relazione ai quali l’incedibilità è prevista per tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (esempio pratico ed estremamente calzante è quello del credito alimentare che è oltretutto incedibile per espressa previsione di legge).
Di conseguenza il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può sicuramente costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito anche in virtù del fatto che il "credito al risarcimento del danno morale e biologico, pur tendendo alla reintegrazione, per equivalente, di beni strettamente personali, è invece pur sempre un credito ad una somma di denaro in relazione al quale la persona alla quale effettuare il pagamento è indifferente per il debitore, e del quale il creditore può liberamente disporre"
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con compensazione di spese tra le parti.
Barbara Luzi
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domenica 24 novembre 2013
mercoledì 25 settembre 2013
CONDANNATA TRENITALIA PER MANCATA INFORMAZIONE DEL RITARDO
Accolte con pieno successo le tesi giudiziarie dell’Avv. Andrea Mannino per “mancata informazione” con maxi risarcimento danni. Il giudice di pace Dr. Gabriele Longo, con sentenza n° 20851/13, ha liquidato in Euro 2.337,82 l’importo dell’assegno comprensivo di risarcimento danni e spese legali a carico di Trenitalia a beneficio dell’avvocato Andrea Mannino. Si tratta di una notizia certamente interessante per i tanti viaggiatori, nell’ordine di centinaia di migliaia di persone, che hanno subito e/o continueranno a subire le conseguenze dei disservizi nel settore dei trasporti su strada ferrata nel nostro Paese. Ed è un passo fondamentale sulla strada della difesa dei diritti dei consumatori in una società nella quale, talvolta, i grandi interessi economici prevalgono su quelli del cittadino.
Per la prima volta in Italia la principale compagnia di trasporto ferroviario viene infatti obbligata a risarcire un cliente per i danni subiti a causa di un ritardo “disinformato”. Nella fattispecie il disservizio riguardava un treno da Roma Termini all’aeroporto di Fiumicino (costo del biglietto nel 2009 euro 5,00), che pur subendo un considerevole ritardo per cause tecniche (come spesso accade), non veniva in alcun modo segnalato all’utenza in attesa. E per la prima volta in Italia Trenitalia decide dolorosamente di non fare appello contro la sentenza del giudice di pace del Tribunale di Roma Dr. Gabriele Longo.
Il cliente in questione è l’avvocato Andrea Mannino, iscritto all’Ordine degli avvocati di Firenze, il quale ha ritenuto senza alcuna esitazione di portare a giudizio la compagnia ferroviaria Trenitalia in quanto direttamente coinvolto e che è riuscito a far valere le proprie ragioni ed i propri diritti di consumatore. “Non ho avuto alcuna esitazione a portare a giudizio Trenitalia” afferma l’avvocato Mannino, “perché ho subito principalmente un considerevole danno economico da mancato guadagno di una prestazione professionale che quel giorno avrei dovuto erogare, se avessi avuto almeno la possibilità di scegliere di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con un taxi o con altro mezzo. Ma purtroppo Trenitalia, come accade troppo spesso, non ha avuto la cortesia di informare in modo utile le centinaia di persone presenti alla stazione Termini di Roma di un ritardo facilmente comunicabile.”
L’avvocato Mannino ritiene che la sentenza apra la strada, almeno in teoria, ad una nuova correttezza nei rapporti fra clienti ed aziende: “Al di là della piccola soddisfazione personale”, commenta l’Avvocato, “questo è uno di quei momenti, nella vita di un legale, nei quali si ritrova con orgoglio il senso di utilità sociale della professione. La causa vinta, infatti, apre a tanti altri consumatori la possibilità, una volta tanto, di vedere soddisfatte le proprie ragioni contro un gigante economico che in questo caso specifico è anche in regime di monopolio. In fondo è la storia di Davide contro Golia. E se uno fa l’avvocato è perchè, in cuor suo, la vittoria del piccolo Davide contro il gigante Golia ancora lo emoziona.”
*****
TESTO DELLA SENTENZA:
"REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace Dr. Longo Gabriele ha pronunciato la seguente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace Dr. Longo Gabriele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12467/2010 R.D. contenzioso dell'anno 2010tra
Mannino Andrea elett. domiciliato in Roma in via Dei Gracchi n.128 presso l'avv. Fabrizio Arciprete che lo rappresenta con mandato a margine della citazione -ATTORE -
Trenitalia S.p.a. - CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni
Svolgimento del processo
L'istante ha fatto presente che in data 13.10.2009 doveva recarsi a Busto Arsizio per un importante impegno di lavoro, che aveva acquistato un biglietto aereo Roma Fiumicino – Milano Malpensa con decollo alle ore 9.25 ed all'ora di imbarco alle ore 9 e rientro da Malpensa lo stesso giorno alle ore 19.15, che si recava alla stazione di Roma Trastevere per prendere il treno per l'aeroporto, timbrava il biglietto alle ore 8.04 per prendere il treno delle 8.06, osservando il tabellone costatava che non era transitato neanche il treno precedente delle ore 7.51, intorno alle ore 8.20 veniva segnalato un ritardo di 35 minuti del treno delle 7.51 mentre non veniva dato nessun segnale sul treno seguente, che nonostante l'avviso non è arrivato nessun treno e si rilevava infruttuosa l'informazione richiesta al personale ferroviario presente in stazione, che il treno arrivava strapieno alle 8.47 con 20 minuti di ritardo ulteriore rispetto a quello precedentemente comunicato sul display, che il viaggio terminava all'aeroporto alle ore 9.22 troppo tardi per prendere l'aereo, che in conseguenza del ritardo veniva perso il prezzo pagato per il biglietto pari ad euro 153,96 ed inoltre subiva un danno per lucro cessante derivante dalla perdita del compenso pattuito per l'attività professionale da rendere a Busto Arsizio pari ad euro 750.
Ha convenuto in giudizio Trenitalia spa davanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1003,96 di cui euro 153,96 quale ristoro delle spese documentate per il biglietto, euro 750 per il mancato guadagno ed euro 100 per i danni non patrimoniali relativi alla preoccupazione di non poter raggiungere in tempo il luogo di lavoro oltre al disagio di dover viaggiare in piedi in uno spazio ridotto, con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita Trenitalia S.p.a. affermando che nulla è dovuto in quanto l'articolo 1680 del codice civile viene derogato dalla legge speciale in materia di trasporto ferroviario n.911 del 1935 che tale legge ha sottratto le Ferrovie dello Stato e Trenitalia alla responsabilità di diritto comune, che sia nel sito Internet che nelle affissioni sono pubblicate le condizioni generali di trasporto con espresso richiamo alla norma regolatrice del settore, che in ogni caso tali norme non possono ritenersi vessatorie in quanto riproducono disposizioni di legge.
In via istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletate prove testi.
Conclusioni come in atti.
Ha convenuto in giudizio Trenitalia spa davanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1003,96 di cui euro 153,96 quale ristoro delle spese documentate per il biglietto, euro 750 per il mancato guadagno ed euro 100 per i danni non patrimoniali relativi alla preoccupazione di non poter raggiungere in tempo il luogo di lavoro oltre al disagio di dover viaggiare in piedi in uno spazio ridotto, con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita Trenitalia S.p.a. affermando che nulla è dovuto in quanto l'articolo 1680 del codice civile viene derogato dalla legge speciale in materia di trasporto ferroviario n.911 del 1935 che tale legge ha sottratto le Ferrovie dello Stato e Trenitalia alla responsabilità di diritto comune, che sia nel sito Internet che nelle affissioni sono pubblicate le condizioni generali di trasporto con espresso richiamo alla norma regolatrice del settore, che in ogni caso tali norme non possono ritenersi vessatorie in quanto riproducono disposizioni di legge.
In via istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletate prove testi.
Conclusioni come in atti.
Motivazione
La domanda dell'istante deve essere parzialmente accolta per quanto di seguito precisato. Si ritiene in primo luogo di non poter accogliere la richiesta di danni per il disagio di dovere viaggiare in vagone superaffollato e sporco sia in quanto trattasi di danno non patrimoniale non rientrante nella ipotesi dell'art. 2059 c.c., sia in quanto la convenuta ha provato la non imputabilità di dette circostanze.
Per quanto riguarda la richiesta di danni patrimoniali, pari al costo del biglietto non utilizzato ed al compenso per la prestazione professionale alla quale era legata l'effettuazione del viaggio, il giudicante ritiene accoglibile la domanda dell'attore non tanto per la circostanza che il treno ha subito un ritardo ed in quanto tale non ha consentito al viaggiatore di recarsi puntualmente all'aeroporto, quanto al fatto che il viaggiatore non sia stato avvertito della esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale il taxi per raggiungere tempestivamente l'aeroporto. La circostanza della mancata informazione è stata provata dall'attore e non contestata in alcun modo dalla convenuta. Riguardo a tale inadempienza non può sovvenire la deroga alla legge ordinaria della legge speciale del 4 aprile 1935 n.911, in quanto questa si riferisce alle conseguenze del ritardo e non alla inesistenza di informativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.132,23 di cui € 682 per onorari ed € 400 per diritti, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
Per quanto riguarda la richiesta di danni patrimoniali, pari al costo del biglietto non utilizzato ed al compenso per la prestazione professionale alla quale era legata l'effettuazione del viaggio, il giudicante ritiene accoglibile la domanda dell'attore non tanto per la circostanza che il treno ha subito un ritardo ed in quanto tale non ha consentito al viaggiatore di recarsi puntualmente all'aeroporto, quanto al fatto che il viaggiatore non sia stato avvertito della esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale il taxi per raggiungere tempestivamente l'aeroporto. La circostanza della mancata informazione è stata provata dall'attore e non contestata in alcun modo dalla convenuta. Riguardo a tale inadempienza non può sovvenire la deroga alla legge ordinaria della legge speciale del 4 aprile 1935 n.911, in quanto questa si riferisce alle conseguenze del ritardo e non alla inesistenza di informativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.132,23 di cui € 682 per onorari ed € 400 per diritti, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
PQM
Il Giudice di pace pronunciando definitivamente nella causa n.12467/2010 del RG, avendo disatteso ogni contraria istanza od eccezione accoglie la domanda dell'attore e condanna Trenitalia spa nella persona del legale rappresentante a pagare a Mannino Andrea la somma di €903,96.
Condanna altresì la convenuta a pagare le spese del giudizio che si liquidano, come da motiva, nella misura di €1.132.23 oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
Depositato in cancelleria
Roma 5/06/13"
(fonte: dirittoitaliano.com)Condanna altresì la convenuta a pagare le spese del giudizio che si liquidano, come da motiva, nella misura di €1.132.23 oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
Depositato in cancelleria
Roma 5/06/13"
venerdì 7 giugno 2013
INSIDIA STRADALE: INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Un ciclista cade a causa di una grata cui mancano due sbarre, la ruota anteriore s'incastra e lo stesso subisce lesioni.
Il Tribunale di Roma gli da ragione nella causa intentata nei confronti del Comune di Genazzano ma già la Corte d'Appello inverte la sentenza e per questo motivo si arriva davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte d'appello motiva la propria decisione con il fatto che il difetto della sede stradale sarebbe stato visibile se il soggetto avesse prestato la dovuta attenzione.
Il ciclista, a questo punto, ricorre in Cassazione per veder accolte le proprie doglianze ma è proprio in questa sede che viene confermato il rigetto del suo ricorso.
La Suprema Corte, sezione III civile, con sentenza n° 11946 del 16/05/2013 rigetta il ricorso del ciclista con una interessante interpretazione che va in controtendenza rispetto al passato, sulla base del fatto che non ci sarebbe stata la prova della natura di "insidia".
In particolare il giudice di legittimità ricorda che il risarcimento danni basato sull'art. 2043 c.c. richiede che sia onere dell'attore fornire la prova dei fatti che sostengono la propria pretesa risarcitoria. Al ricorrente, però, non è bastato dimostrare che alla grata mancassero due sbarre o che la stessa fosse coperta di terriccio poiché i giudici hanno ritenuto che nelle circostanze di tempo e luogo in cui si sono svolti i fatti il ciclista avrebbe avuto la concreta possibilità di accorgersi del pericolo e di evitarlo se solo avesse usato maggiore diligenza nel condurre il mezzo.
Il Tribunale di Roma gli da ragione nella causa intentata nei confronti del Comune di Genazzano ma già la Corte d'Appello inverte la sentenza e per questo motivo si arriva davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte d'appello motiva la propria decisione con il fatto che il difetto della sede stradale sarebbe stato visibile se il soggetto avesse prestato la dovuta attenzione.
Il ciclista, a questo punto, ricorre in Cassazione per veder accolte le proprie doglianze ma è proprio in questa sede che viene confermato il rigetto del suo ricorso.
La Suprema Corte, sezione III civile, con sentenza n° 11946 del 16/05/2013 rigetta il ricorso del ciclista con una interessante interpretazione che va in controtendenza rispetto al passato, sulla base del fatto che non ci sarebbe stata la prova della natura di "insidia".
In particolare il giudice di legittimità ricorda che il risarcimento danni basato sull'art. 2043 c.c. richiede che sia onere dell'attore fornire la prova dei fatti che sostengono la propria pretesa risarcitoria. Al ricorrente, però, non è bastato dimostrare che alla grata mancassero due sbarre o che la stessa fosse coperta di terriccio poiché i giudici hanno ritenuto che nelle circostanze di tempo e luogo in cui si sono svolti i fatti il ciclista avrebbe avuto la concreta possibilità di accorgersi del pericolo e di evitarlo se solo avesse usato maggiore diligenza nel condurre il mezzo.
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