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martedì 3 settembre 2013

PUBBLICITA' INGANNEVOLE DELLA PERFETTI SU DAYGUM, VIVIDENT E MENTOS. CARATTERISTICHE SALUTISTICHE INESISTENTI PERCHE' GLI ALIMENTI NON SOSTITUISCONO LO SPAZZOLINO.

Interviene l'Antitrust con una multa da 180.000 euro

E’ ingannevole lo spot che presenta il chewing gum come un prodotto che può sostituire lo spazzolino, come è stato detto migliaia di volte nella pubblicità di Daygum Protex, Daygum XP, Vivident Xylit e Mentos Pure White. 


Lo ha sentenziato l'Antitrust, l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, nell'ultimo Bollettino ed ora la Perfetti dovrà pagare 180.000 euro di multa. 
È questo in sintesi il significato della sentenza dell’Antitrust che accusa la società Perfetti Van Melle di avere ingannato per quasi due anni (dal gennaio 2011 al novembre 2012) milioni di consumatori con messaggi scorretti. 

La società, che ha un fatturato di 500 milioni di euro, deve pagare una multa di 180 mila euro (150.000 euro alla Perfetti Van Melle Italia e una di 30.000 euro alla Perfetti Van Melle Spa). 

L’importo risulta particolarmente elevato per via delle massicce campagne portate avanti in 20 mesi e e del variegato numero di prodotti coinvolti. 

L’Antirust per realizzare la sentenza ha preso come riferimento scientifico i pareri espressi dall’Efsa ( Agenzia per la sicurezza alimentare europea) su questo argomento. Secondo l’Efsa è vero che masticare gomme senza zucchero riduce la placca, ma l’effetto si ottiene dopo 20 minuti assumendo chewing gum tre volte al giorno dopo i pasti. 

Anche l’effetto benefico dello xilitolo (contenuto nelle gomme della Perfetti ) contro la placca è riconosciuto dall’Efsa, ma nessuno ha mai avvallato la tesi secondo cui il chewing gum senza zucchero con xilitolo svolge questa funzione. Anzi l’Efsa fa ha respinto la richiesta portata avanti da alcune aziende di proporre questi messaggi publicitari.

In particolare l’Antitrust ha ritenuto ingannevole gli spot che presentavano il chewing gum come un prodotto idoneo a garantire l’igiene orale e dentale, utilizando azzardati accostamenti con lo spazzolino e immagini collegate all’ambito medico-odontoiatrico come lo specchietto e la poltrona del dentista.

In particolare l'Antitrust osserva che la campagna promozionale delle gomme da masticare in questione, "incentrata sui benefici salutistici derivanti dal consumo dei prodotti, specificamente per l'igiene orale e dentale, attraverso l'accostamento allo spazzolino, agli strumenti medici, ai vanti relativi agli effetti antitartaro, anticarie e antiplacca, ancora agli effetti di rinforzo e protettivi dei denti risultano ingannevoli verso i consumatori", 

Per.Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” la decisione dell’Antitrust è importante in quanto le massicce campagne pubblicitarie di Perfetti hanno convinto milioni di persone che il chewing gum può sostituire lo spazzolino e svolge un effetto anti tartato anti carie e anti placca. 

Ora vi è l’obbligo dei mass media di informare i cittadini. che non è vero in quanto agli alimenti reclamizzati "non possono essere attribuite le caratteristiche salutistiche via via vantate pregiudicando una consapevole ed avveduta scelta commerciale dei consumatori

(fonte: sportellodeidiritti.org)

lunedì 12 agosto 2013

CONTATTABILI VIA SMS GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Cittadini italiani all'estero più sicuri in caso di emergenze o calamità. 

L'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri può dare incarico agli operatori telefonici di inviare, anche senza consenso, sms ai clienti italiani all'estero con informazioni utili in situazioni di emergenza (indicazione del numero unico dell'Ambasciata del Paese in cui si trovano, eventuali aree da evitare o punti di raccolta, comportamenti a rischio ecc.). 

Il Garante privacy ha detto sì alla procedura che il Ministero degli affari esteri (Mae) intende adottare per affrontare le emergenze in cui potrebbero essere coinvolti cittadini italiani e che prevede anche l'invio di informazioni via sms. 

Le modalità di intervento individuate dal Mae rientrano nell'ambito delle iniziative adottabili per l'invio di sms di pubblica utilità, già disciplinate con provvedimento generale del Garante nel 2003 (doc. web n. 29844)
In quella sede l'Autorità aveva stabilito che gli operatori telefonici possono, in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati, inviare sms istituzionali senza il consenso degli utenti solo in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze (ad es. inondazioni, terremoti, epidemie etc.) quando disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti un provvedimento d'urgenza. 

Condizioni che ricorrono nella procedura individuata dal Mae. 
La procedura verrebbe infatti attivata caso per caso, sulla base di un provvedimento del capo dell'Ufficio consolare del Paese in cui si siano verificate le circostanze eccezionali, redatto secondo le istruzioni fornite dal Mae o di propria iniziativa nelle situazioni più gravi. 

Il Garante ha comunque ribadito che le istruzioni impartite dal Ministero e il provvedimento consolare prevedano espressamente la deroga all'acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati necessari per l'invio degli sms e individuino nel dettaglio le "circostanze eccezionali" che autorizzano tale invio, in modo da circoscrivere il più possibile l'ambito emergenziale e la conseguente deroga alla disciplina in materia di protezione dei dati.

(fonte: garanteprivacy.it)

mercoledì 31 luglio 2013

INTERCETTAZIONI: IL GARANTE PRIVACY ALLE PROCURE, SERVE MAGGIORE SICUREZZA.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto alle Procure della Repubblica misure e accorgimenti per incrementare la sicurezza dei dati personali raccolti e usati nello svolgimento delle intercettazioni.
Il provvedimento è stato adottato all'esito di una indagine conoscitiva avviata dall'Autorità lo scorso anno presso un campione di Procure della Repubblica di medie dimensioni (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) allo scopo di valutare le misure tecnologiche e organizzative adottate negli Uffici giudiziari nell'attività di intercettazione di conversazioni telefoniche o di comunicazioni, anche informatiche e telematiche. Misure di sicurezza erano già state prescritte ai gestori di servizi di comunicazione elettronica che attivano la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Dai riscontri ottenuti è emerso un quadro variegato e disomogeneo che ha posto l'esigenza di mettere  in campo interventi volti al rafforzamento del livello di sicurezza dei dati e dei sistemi usati per gestirli, nonché di estendere tali interventi alla generalità degli Uffici inquirenti, armonizzando le misure a protezione dei dati anche alla luce delle tecnologie in costante evoluzione nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei possibili rischi legati all'uso degli strumenti informatici.
"La protezione delle informazioni personali raccolte e usate nello svolgimento delle intercettazioni riveste particolare importanza per gli effetti che un loro uso improprio può determinare sia riguardo alla dignità e ai diritti delle persone intercettate e di quelle che comunicano con esse, sia alla necessaria efficacia delle indagini" sottolinea Antonello Soro, Presidente dell'Autorità garante.
Il Garante ha dunque prescritto alle Procure una serie di stringenti misure da adottare entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) situati presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di polizia giudiziaria delegata all'attività di intercettazione.
Misure di sicurezza fisica
Nelle sale d'ascolto delle Procure, nei locali dove vengono custoditi i server per la registrazione dei flussi telefonici o telematici intercettati  e in quelli in cui sono installati i terminali per la ricezione di questi flussi, l'accesso sarà possibile solo tramite badge individuali nominalmente assegnati (cui va associato un codice numerico a conoscenza solo dell'interessato) o dispositivi biometrici. Gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale tecnico adibito alle operazioni di manutenzione o a interventi tecnici dovrà essere previamente autorizzato dalla Procura. Al personale tecnico dovrà comunque essere consentito l'accesso solo a dati, informazioni e documenti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione. Dovrà essere prevista l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso.
Misure di sicurezza informatica
L'accesso di ciascun operatore, compresi gli amministratori di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione dovrà avvenire solo da postazioni abilitate ed effettuato da operatori autenticati tramite procedure rafforzate. Le postazioni dovranno essere connesse a reti protette con firewall.
Tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività di intercettazione (quali ascolto, consultazione, registrazione, duplicazione e archiviazione delle informazioni, trascrizione delle intercettazioni, manutenzione dei sistemi, distruzione delle registrazioni e dei supporti) dovranno essere annotate in registri informatici con tecniche che ne assicurino la inalterabilità.
La masterizzazione e l'eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni dovranno essere effettuate solo se indispensabili e solo da personale abilitato. Le registrazioni trasferite su supporti rimovibili es. cd, dovranno essere protette con tecniche crittografiche.  I contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti non dovranno recare indicazioni che consentano ad estranei di individuare l'oggetto dell'intercettazione.
La trasmissione all'Autorità giudiziaria dei supporti e della documentazione cartacea, quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni, dovrà avvenire esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria.
Le tracce foniche, le altre informazioni acquisite e le eventuali copie di sicurezza (backup) dovranno essere conservate in forma cifrata. Ogni estrazione di dati dovrà essere effettuata con procedure crittografiche.
Lo scambio di dati tra Autorità giudiziaria e gestori di servizi Internet dovrà avvenire attraverso sistemi basati su protocolli di rete sicuri e in modo cifrato. Anche la trasmissione delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi di indirizzi Ip, posta elettronica) dal punto di estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T. dovrà essere cifrata.
Remotizzazione degli ascolti
In caso di ricorso alla cosiddetta "remotizzazione" - cioè al reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai centri presso le Procure verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata  - le misure fisiche e informatiche da adottare nei locali di ascolto e registrazione delle intercettazioni dovranno essere le stesse prescritte  per i C.I.T.
I collegamenti tra le Procure e gli Uffici di polizia giudiziaria dovranno essere realizzati con connessioni "punto-punto" dedicate o con collegamenti in rete protetti (tipo Vpn).
Il Garante ha segnalato, infine, al Ministero della giustizia la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a dare attuazione a quanto prescritto nel provvedimento.
"Il provvedimento - conclude Soro - rientra nel quadro di una più generale azione di messa in sicurezza dei dati personali dei citta
dini che il Garante sta portando avanti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche".
(Fonte: garanteprivacy.it)