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lunedì 22 luglio 2013

CONCEDERE IMMOBILE IN LOCAZIONE CONOSCENDO L'ATTIVITA' ILLECITA CHE VERRA' ESERCITATA ALL'INTERNO SECONDO LA SUPREMA CORTE NON CONFIGURA FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Secondo la Corte di Cassazione, sezione III penale, non è ravvisabile il delitto di favoreggiamento della prostituzione nella condotta di chi concede in locazione l'immobile di sua proprietà ad una persona anche se è consapevole del fatto che l'affittuaria eserciterà all'interno dei locali l'attività di prostituta.


Il Tribunale di Perugia, prima, e la Corte d'Appello dello stesso distretto, poi, avevano condannato l'imputato per il reato di favoreggiamento della prostituzione (ex art. 3 n. 8 L. 75/1958). In particolare la Corte d'Appello aveva ridotto la pena inizialmente inflitta a due anni di reclusione, Euro 1.000,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.



Il giudice di prima istanza riteneva, pertanto, che il fatto di concedere in locazione un immobile con la consapevolezza della professione che l'affittuaria avrebbe poi esercitato all'interno dello stesso configurasse di per sé la condotta illecita sia sotto il profilo oggettivo (concessione della locazione) sia sotto il profilo soggettivo (dolo rappresentato dalla consapevolezza).

La stessa donna aveva inoltre riferito che il proprietario all'atto della stipula del contratto era a conoscenza dell'attività di prostituta della donna e che, nonostante le successive lamentele dei vicini di casa di quest'ultima sul continuo andirivieni di persone, pur potendo non aveva ritenuto d'intraprendere un'azione legale per la risoluzione del contratto. 
L'inquilina aveva preso in affitto l'immobile con lo scopo di adibirlo a luogo per i suoi incontri ed esercitava tale attività da sola e per suo conto; bisogna specificare anche che il canone risultava pari al prezzo di mercato perché se questo fosse stato un prezzo di favore si sarebbe potuta ravvisare la sussistenza del reato.

Il condannato, attraverso il proprio legale, propone ricorso in Cassazione per  violazione di legge per inosservanza del precetto penale e manifesta illogicità della motivazione in quanto secondo molteplici pronunce della stessa Corte la semplice locazione di un appartamento ad una prostituta non integra la fattispecie delittuosa de qua. Sorgono inoltre dubbi circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali provenienti da uno dei testi visto che lo stesso nutriva dell'astio nei confronti del ricorrente. 
Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce inosservanza della legge penale e l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti considerata tra le altre cose la personalità dell'imputato.

La Suprema Corte considera che: "La condotta tipica indicata nella norma si riferisce al favoreggiamento inteso quale forma variegata di interposizione agevolativa sotto forma di attività idonea a procurare più agevoli condizioni per l'esercizio del meretricio ed esige, sul piano volitivo, la consapevolezza da parte dell'agente di agevolare, con la propria condotta l'altrui attività illecita, senza che rilevi il movente o il fine di tale condotta (così, tra le tante, Cass. Sez. 1^ 4.10.2007 n. 39928, P.M. in proc. Elia e altri, Rv. 237871; Cass. Sez. 3^ 4.11.2005 n. 47226, Palmiero, Rv. 233268; Cass. Sez. 3^ 31.1.2001 n. 10938, Dovana E., Rv. 218754). E' evidente, quindi, che l'agente debba adoperarsi sia direttamente, sia attraverso una opera di interposizione, per agevolare un'attività considerata dall'ordinamento statuale illecita".

Alcune sentenze della Corte di Cassazione avevano in passato dichiarato punibile, ai sensi dell'art. 3 n. 8 L. 75/58, il comportamento di chi s'interpone con il proprio ufficio per prendere in locazione in vece di una prostituta extracomunitaria un alloggio dove la stessa possa esercitare la propria "professione" (Cass. Sez. 3^ 4.12.2008 n. 810, Tornei, Rv. 242284). Probabilmente, quindi, i giudici di primo grado avevano seguito questo orientamento giurisprudenziale e quello di poche altre sentenze su casi simili senza tenere conto, però, della diversità del caso in esame e della più recente giurisprudenza.

In realtà, però, nella sentenza invocata il cui testo viene riportato integralmente dal giudice di merito ci sono dei concetti nella modalità di svolgimento della condotta illecita che non possono essere ricondotti al caso di specie e cioè quello di "casa di prostituzione" per la cui sussistenza "è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali, non disgiunta da una pur minima forma di organizzazione".

Le ultime massime giurisprudenziali in casi simili (Cass. Sez. 3^ 5.3.1984 n. 4996. Siclari, Rv. 164513; nello stesso senso, Cass. Sez. 3^ 3.5.1991 n. 6400, Tebaldi ed altri, Rv. 188540; Cass. Sez. 3^, 16.4.2004, n. 23657, Rincari, Rv. 228971; Cass. Sez. 3^ 23.2.2012 n. 7076 non massimata) riaffermano che non è configurabile il delitto di favoreggiamento della prostituzione quando l'agente si limiti a concedere in affitto l'immobile ad una prostituta e questa sia l'unica ad esercitare il meretricio in quel luogo. Anche perchè il proprietario non ha concesso il proprio immobile in locazione allo scopo specifico di consentirvi al suo interno lo svolgimento dell'attività di prostituzione.

Per questi motivi la Suprema Corte annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

giovedì 30 maggio 2013

RITARDO NELL’ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE IV SEZ. PENALE N° 18572 DEL 24/04/2013

LA CORTE DI CASSAZIONE HA RIGETTATO IL RICORSO DI UN AUTOMOBILISTA CONDANNATO IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA EX ART. 186 CC. 1 E 2 C.D.S. SULLA BASE DEL FATTO CHE IL RITARDO NELL’ACCERTAMENTO DEL REATO ERA STATO A LUI IMPUTABILE.

IL CASO E’ QUELLO DI UNA CONDANNA DI PRIMO GRADO A TRE MESI, AMMENDA DI EURO 5.000, SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER DUE ANNI E CONFISCA DEL VEICOLO, PENA CHE E’ STATA POI MODIFICATA IN APPELLO RIDUCENDO LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE AD UN SOLO ANNO MA CONFERMANDO IL RESTO.
L’AUTOMOBILISTA CONDANNATO AVEVA, ASSISTITO DAL PROPRIO AVVOCATO, PROPOSTO RICORSO IN CASSAZIONE SULLA BASE DI DIVERSI MOTIVI DI DOGLIANZA.

PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO MOTIVO VENIVA DENUNCIATA LA “contraddittorietà e LA manifesta illogicità della motivazione” PERCHE’ ERA TRASCORSO, TRA IL CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE ED IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA, UN LASSO DI TEMPO ECCESSIVO. A SUO DIRE QUESTO LASSO DI TEMPO AVEVA INVALIDATO L’ACCERTAMENTO GETTANDO DEI DUBBI CIRCA L’IPOTESI IN CUI SI DOVEVA FAR RICADERE IL SUO CASO TRA TUTTE QUELLE PROSPETTATE DALLA NORMA AVENDO LO STATO DI EBBREZZA UN ANDAMENTO A “CURVA” NON ERA POSSIBILE, SECONDO QUANTO ASSERITO DAL RICORRENTE, STABILIRE CON CERTEZZA QUALE DELLE IPOTESI APPLICARE.

CON IL SECONDO MOTIVO SEMPRE RIFERENDOSI A QUANTO SOPRA ESPOSTO, LAMENTAVA INVECE, IL FATTO CHE IL GIUDICE AVEVA RITENUTO VALIDA LA PROVA CON L’ETILOMETRO NONOSTANTE LO STRUMENTO AVESSE REGISTRATO UN VOLUME INSUFFICIENTE.

LA SUPREMA CORTE HA CONSIDERATO INFONDATI QUESTI DUE PRIMI MOTIVI DI RICORSO PERCHE’ PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL RITARDO NELL’ACCERTAMENTO NON ERA DIPESO DA UNA SCELTA DEGLI AGENTI OPERANTI MA DAL FATTO CHE L’ODIERNO RICORRENTE ALL’EPOCA DEI FATTI AVEVA RIFIUTATO IN UN PRIMO MOMENTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO TENENDO IN QUEL FRANGENTE UNA CONDOTTA VIOLENTA ED AGGRESSIVA. SOLO DOPO MOLTO TEMPO, COME SI EVINCE DALL’ANNOTAZIONE REDATTA DAGLI OPERANTI, LO STESSO SI CONVINSE AD EFFETTUARE LA PROVA. QUESTO ATTEGGIAMENTO ED IL CONSEGUENTE RITARDO SONO COMPLETAMENTE ASCRIVIBILI AL SOGGETTO CHE NON PUO’, PERTANTO, LAMENTARE UNA ERRONEA RILEVAZIONE.
MENTRE IL SECONDO MOTIVO VIENE CONSIDERATO PRETESTUOSO POICHE’ IL RICORRENTE DOPO AVER EFFETTUATO CORRETTAMENTE LA PRIMA PROVA SI ERA TROVATO, NELL’EFFETTUARE LA SECONDA, CON UN FLUSSO D’ARIA ESPIRATA DRASTICAMENTE RIDOTTO, ANCHE SE COMUNQUE NON IN MISURA TALE DA NON CONSENTIRE ALL’APPARECCHIO DI SVOLGERE L’ACCERTAMENTO.
IN OGNI CASO GLI OPERANTI AVEVANO BEN DESCRITTO IL QUADRO DEI SINTOMI DEL VISTOSO STATO D’EBBREZZA DELL’ODIERNO RICORRENTE ED IL TASSO ALCOLEMICO DI 1,97 GR/L ERA STATO CONFERMATO DALLE DUE PROVE EFFETTUATE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TERZO MOTIVO, INVECE, LA DOGLIANZA RIGUARDAVA LA MANCATA SOSTITUZIONE DELLA PENA CON QUELLA RICHIESTA DALL’IMPUTATO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, INTRODOTTA CON LA NOVELLA LEGISLATIVA DEL 2010.


QUEST’ULTIMO E’ L’UNICO MOTIVO CORRETTO DI RICORSO PER IL QUALE LA CORTE HA RITENUTO DI RINVIARE PER UN NUOVO ESAME AL GIUDICE DI MERITO. IN EFFETTI E’ UN ERRORE NON APPLICARE IL REGIME MENO AFFLITTIVO AL CONDANNATO E GIA’ IL GIUDICE DI PRIMO GRADO AVREBBE DOVUTO APPLICARE TALE ISTITUTO CONCORRENDO IL MANCATO DISSENSO DELL’IMPUTATO.

domenica 19 maggio 2013

FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - richiesta risarcimento danni

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è un ente pubblico istituito con la L. 990 del 1969, poi abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private, è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Consap - Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consap, dell’Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il compito assegnatogli è quello di provvedere al risarcimento dei danni causati da: veicoli e natanti non identificati, in questo caso per i danni alla persona e dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona; veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose che dal 24 novembre 2007 vengono risarciti integralmente; veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Inoltre il F.G.V.S., a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei casi seguenti: sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. In questi casi il risarcimento del danno è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).

Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo attraverso un prelievo sui premi delle polizze RC Auto la cui misura è attualmente pari al 2,5% dei premi incassati nel ramo. Nonostante si sia diffusa più volte la notizia di un’eventuale abbassamento di tale aliquota questa rimarrà, ancora per quest’anno, invariata. Infatti, dalle ultime notizie fornite proprio dalla Consap, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada versa in cattive condizioni economiche, sembra ci sia stata, infatti, una perdita di circa 70 milioni di Euro nel 2011 e sembra che tale perdita sia da attribuirsi al boom di assicurazioni false, incentivate sicuramente dai continui rincari delle compagnie che hanno reso i premi assicurativi insostenibili soprattutto in alcune zone del nostro paese.

L’istruttoria e la liquidazione del danno è affidata dalla legge all’impresa designata che viene individuata in base al luogo di accadimento del sinistro e alla quale, quindi, va inviata la richiesta di risarcimento danni e nei confronti della quale, in caso di mancata definizione, deve essere esercitata la eventuale azione giudiziaria. La designazione delle imprese avviene ogni tre anni, quella attualmente in vigore è relativa al provvedimento n° 2496 del 28/12/2006 (qui potete trovare il provvedimento con la designazione delle imprese divise per zona in cui si è verificato il sinistro http://www.consap.it/$ConsapResources/documenti/fondi/Fondo%20di%20garanzia%20per%20le%20vittime%20della%20strada/Provvedimento%20ISVAP%20N.%202496%20del%2028%20dicembre%202006.pdf).

La Corte di Cassazione, sez. VI civ., si è di recente pronunciata con ord. n° 4360, sul tema della sussistenza o meno in capo al danneggiato dell’onere di denuncia dei fatti alle autorità inquirenti.
Nel caso in esame il conducente di un’autovettura, rimasta sconosciuta, ha causato danni alla ricorrente che, però, secondo quanto sostenuto dall’impresa designata, non aveva fornito la prova né della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo (avendo totalmente omesso di denunciare i fatti alle autorità inquirenti e di riferirli a chi sarebbe stato tenuto alla denuncia o al referto) né nella determinazione di un sinistro da parte di un veicolo non identificato.
La preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità e nemmeno un onere a carico del danneggiato per agire nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
E’ da escludere che sia violata la norma dell’art. 19, della n. 990/69 per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela
Non si può considerare neanche pertinente il richiamo all’art. 2054 c. 1 c.c., perché il Tribunale non avrebbe applicato la presunzione ivi prevista, quest’ultima può essere però applicata solo dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 19 della L. n. 990/69.
Per quanto riguarda, infine, il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto e l’impossibilità della danneggiata di identificare lo stesso si deve rilevare che si tratta di apprezzamenti riservati al Giudice del merito che non ha considerato il comportamento della danneggiata omissivo (sia in generale che al momento del ricovero ospedaliero) e che ha ritenuto valida la testimonianza offerta.
Quindi pur non essendo presupposto necessario la denuncia dei fatti alle autorità inquirenti e pur non incombendo sul danneggiato alcun onere della prova in questo senso si deve ritenere che un comportamento complessivamente reticente ed omissivo da parte del danneggiato sia sulla dinamica dell’incidente che sulla non presentazione di denuncia-querela può essere valutato dal Giudice come indice di inattendibilità della testimonianza del danneggiato e della non veridicità dei fatti.

MODULISTICA PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI:
http://www.consap.it/Fondi/FGVS/Procedura%20e%20Modulistica
(fonte: rivistagiuridica.aci.it e consap.it)(

giovedì 16 maggio 2013

CARTELLO STRADALE IMBRATTATO DI VERNICE PER LA CASSAZIONE NON CONFIGURA REATO DI DANNEGGIAMENTO

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 aprile – 14 maggio 2013, n. 20789, con la quale si annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Giovani ragazzi che un testimone aveva visto imbrattare della segnaletica stradale e dei quali quest'ultimo aveva perfino annotato il numero di targa del veicolo mentre si allontanavano dal luogo; l'auto era poi risultata di proprietà dell'imputato.

Secondo la ricostruzione del Giudice di prima istanza era corretto ascrivere all'imputato il reato di danneggiamento, con la conseguente condanna a sei mesi di reclusione e ad Euro 6.840 di multa, in quanto i segnali stradali in seguito all'imbrattamento erano risultati inservibili tanto da dover essere sostituiti. A sfavore dell'imputato anche la personalità negativa desunta dal certificato penale escludendo così la possibilità di applicazione delle attenuanti generiche.

Contro tale sentenza di condanna ricorreva il legale del condannato in quanto riteneva manifestamente illogica una condanna basata esclusivamente sulla proprietà di un veicolo e per il secondo motivo in quanto in realtà quello che veniva indicato quale reato era solamente un imbrattamento di cartelli.

La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso per dei motivi diversi da quelli dedotti ed in primis che l'art. 15 c. 1 lett. b) del C.d.S. è norma speciale rispetto all'art. 635 del c.p. in quanto l'articolo del Codice della Strada punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento o l'imbrattamento della segnaletica stradale essendo disciplina quindi specifica per quella determinata categoria di beni.

lunedì 13 maggio 2013

MALORE O COLPO DI SONNO? Corte di Cassazione sent. N. 9172 del 2013

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9172 depositata il 26 febbraio 2013, ha rimandato al Giudice di Pace penale una sentenza di assoluzione.


Il caso era quello di un muratore che al termine di una giornata di lavoro nel mese di agosto passata sotto il sole aveva avuto, a suo dire, un malore, mentre si trovava alla guida, causando un incidente. 

In particolare mentre percorreva un tratto di rettilineo della SS42 del Tonale e della Mendola era finito nella corsia opposta di marcia, andando a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva condotto da una donna che a causa dell'urto riportava lesioni.

Il perito nominato dal Giudice di Pace aveva concluso che il soggetto imputato al momento del sinistro non fosse cosciente ma che non poteva accertare se il soggetto fosse stato vittima di un colpo di sonno o fosse stato colto da un malore improvviso. Secondo il PM, poi, la colpa dell'imputato era consistita nel porsi alla guida del veicolo senza preoccuparsi di avere i requisiti psico-fisici necessari considerata la situazione.

Il Giudice di Pace aveva, pertanto, ritenuto di dover assolvere l'imputato sulla base della erronea considerazione dell'evento come "caso fortuito".
La Suprema Corte invece ritiene di poter ascrivere tale accadimento nell'infermità, in quanto stato morboso seppure di natura transitoria. 

La differenza maggiore nel ricondurre il caso in esame ad una di queste due fattispecie consiste nel fatto che il caso fortuito presuppone sempre un'azione umana cosciente e volontaria mentre il malore improvviso esclude tale connotazione.
Una volta dedotta la circostanza, quindi, il Giudice deve procedere in tal senso con la valutazione della configurabilità o meno della capacità di intendere e volere dell'imputato.

Per quanto riguarda gli oneri probatori la Corte di Cassazione da tempo ha un orientamento univoco secondo il quale in tema di reati colposi conseguenti ad incidenti stradali non è sufficiente che vengano formulate ipotesi circa la perdita di controllo del veicolo ma occorre svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psico-fisiche del soggetto al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In presenza di risultanze che confortano la colpevolezza deve presumersi che la condotta del soggetto normalmente capace sia riferibile ad un'azione cosciente e volontaria e liberamente determinata.

Alla luce di quanto detto, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto indagare ulteriormente circa il genere di circostanza che aveva causato il sinistro, se fosse o meno ascrivibile ad un malore o ad un colpo di sonno, allo scopo di fugare ogni dubbio e valutare il fatto com'è giusto che sia con estremo rigore.

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato al Giudice di Pace di Lovere per un nuovo esame della questione tenendo, però, conto dei principi impartiti.