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sabato 5 ottobre 2013

LA CASSAZIONE SULL'ADDESTRAMENTO COI COLLARI ELETTRICI: CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Con la sentenza n. 38034/13 depositata il 17 settembre, la Corte di Cassazione, sezione III Penale ha confermato l'indirizzo della giurisprudenza precedente rigettando il ricorso presentato da un soggetto il cui cane era stato trovato a vagare incustodito sulla pubblica via. Al momento del ritrovamento l'animale indossava un collare elettrico ed il soggetto era stato condannato per maltrattamento di animale.

Infatti il collare elettrico si basa sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie "difficilmente valutabili sul comportamento dell’animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento".

Già il Tribunale di Rovereto in prima istanza aveva punito il soggetto per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 727 comma 2 c.p. perché utilizzava il collare elettrico per reprimere i comportamenti "sbagliati" dell'animale. Tale giudizio si era basato sia sulla relazione del veterinario che aveva visitato l'animale che anche sulla specifica ordinanza del Ministero della Salute (ordinanza del 05 luglio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09 luglio 2005).


La Suprema Corte, ha dato quindi continuità al precedente orientamento (
Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24/01/2007), ritenendo che il collare elettrico sia incompatibile con la natura del cane. 
In sostanza si tratta di un addestramento basato esclusivamente sul dolore e che incide sull’integrità psico-fisica dell'animale poiché produce la somministrazione di scariche elettriche, volte a condizionarne i riflessi ed indurlo tramite gli stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati. Tale pratica produce numerosi effetti collaterali tra i quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività dell'animale ed è, pertanto, da censurare.

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lunedì 16 settembre 2013

TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI - ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

Lo scorso 6 agosto il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
Questa ha validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dal 06 settembre 2013.

Non sembra, però, che l'ordinanza apporti delle novità considerevoli alla disciplina precedentemente vigente, anzi sembra piuttosto ricalcare quanto già stabilito da diverso tempo.

Proviamo, però, a ribadire concetti che dovrebbero essere già assimilati perché purtroppo troppo spesso si verificano episodi di aggressioni.

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Il proprietario del cane è responsabile del benessere dell'animale e risponde, sia in sede civile che penale, di danni eventualmente causati da questo a cose o persone e chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà per un certo periodo ne assume la relativa responsabilità.

Occorre utilizzare guinzaglio (misura non superiore a 1,5 mt) e museruola nelle aree pubbliche, escluse quelle riservate ai cani individuate dai comuni, ed affidare la conduzione dell'animale a persona in grado di gestirlo; inoltre bisogna avere sempre al seguito strumenti idonei a raccoglierne le deiezioni.

Quando si decide di prendere un cane occorre preventivamente informarsi sulle caratteristiche dell'animale ed inoltre già con il decreto ministeriale n° 19 del 26 novembre 2009 (pubblicato in GU il 25/01/2010-entrata in vigore) sono stati istituiti dei percorsi formativi della durata di dieci ore organizzati dai comuni a livello locale, al termine dei quali viene rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione "patentino" .
Questi corsi sono facoltativi ma i medici veterinari possono per la tutela dell'incolumità pubblica, segnalare ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i propri assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
In seguito ad episodi di morsicatura anche i comuni possono, sempre in collaborazione col servizio veterinario, decidere quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere tali percorsi formativi in seguito alla valutazione delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

Continuano ad essere vietati l'addestramento, la selezione o l'incrocio volti ad esaltare l'aggressività degli animali. E' vietato altresì sottoporre l'animale a doping o ad interventi chirurgici non conformi alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo 13/11/87, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 201 del 04/11/2010). Interventi eventualmente realizzati in violazione dell'art. 10 della Convenzione sono considerati maltrattamento d'animali e puniti sulla base dell'art. 544-ter del c.p..

Non possono possedere o detenere cani i delinquenti abituali o per tendenza, chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, i minori d'età o gli inabili per infermità di mente.

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La questione fondamentale da avere sempre presente se si vuole tenere con sé un animale è farlo in maniera responsabile e capire che in realtà quando il nostro amico a quattro zampe dà segni di aggressività spesso è per colpa nostra.
Se vogliamo che non accadano episodi di aggressioni o morsicatura nei confronti delle persone o di altri animali nel caso notassimo un indole aggressiva meglio rivolgersi ad esperti che possano aiutarci a gestire per il meglio il nostro animale da compagnia.

leggi il testo completo dell'ORDINANZA 6 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)
il link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-06&atto.codiceRedazionale=13A07313&elenco30giorni=true