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domenica 24 novembre 2013

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO SU MODIFICA ART. 202 CDS



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, per quanto di propria competenza, una circolare diretta a chiarire alcune modalità operative circa il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. che di recente è stato modificato per mezzo del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 – Decreto del fare - poi convertito con modifiche nella legge 09/08/2013 n. 98.


Tale nuova disciplina consente al trasgressore o all’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione. Il Ministero del Lavoro  è intervenuto, quindi, per dare le prime indicazioni operative da fornire al proprio personale ispettivo che debba intervenire, per quanto di competenza, nell’applicare sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla legislazione complementare.

La prima parte della nota elenca gli elementi essenziali della modifica che ormai dovrebbero essere ben noti ma che per comodità si riepilogano:
Art. 202 C.d. S.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica  alle  violazioni  del presente codice per cui è prevista  la  sanzione  accessoria  della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni per le quali si trova ad intervenire il personale ispettivo del Ministero scrivente sono principalmente quelle riguardanti:
-         - Art. 174 CdS, Tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto;
-         - Art. 179 CdS, Cronotachigrafo e limitatore di velocità;
-         - D.lgs. 04 agosto 2008 n. 144, per ciò che concerne la conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti da parte delle imprese;
-         - L. 13 novembre 1978 n. 727, relativa all' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Mentre la riduzione non è applicabile per le violazioni contenute nel D.lgs. 19 novembre 2007 n. 234, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Infatti il dettato della circolare del Ministero dell’Interno n° 6333 del 12 agosto 2013 chiarisce che nei casi in cui la norma esterna al Codice prevede già in sé la sanzione senza fare rinvio, quindi, al titolo VI dello stesso D.lgs 285/1992, non è possibile applicare la riduzione del 30% ciò che in effetti avviene per le violazioni previste dal D.lgs 234/2007.

Lo “sconto” del 30% sarà applicato a tutti coloro che possano ancora effettuare regolarmente il pagamento dalla data di entrata in vigore della modifica (21 agosto 2013) senza prendere in considerazione il tempo di accertamento della violazione o quello diverso di instaurazione del procedimento ispettivo. Nel caso i verbali siano stati notificati in un momento precedente e non riportino la riduzione se il trasgressore o l’obbligato in solido vogliano avvalersi di tale facoltà possono chiedere la nuova notifica.

La riduzione dell’importo non potrà essere applicata a coloro che chiedano la rateizzazione della sanzione amministrativa ed inoltre, ad oggi, non essendo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro dotato di apparecchiatura che possa consentire il pagamento elettronico delle sanzioni, la modalità di pagamento esperibile sarà attraverso l’apposito modello F23.

La circolare ministeriale termina indicando, poi, materialmente le modifiche da apportare ai singoli verbali di contestazione.


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giovedì 17 ottobre 2013

SCONTI MULTE ANCHE SUI PREAVVISI. LA NOTA DEL MINISTERO

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Il Ministero dell'Interno chiarisce che al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l' applicazione di tale norma al preavviso di accertamento (articolo 202 C.d.S.), anche in ragione dell’assenza di un preciso dettato normativo in materia,  esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l’opportunità di accordare ugualmente il beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell’invio del verbale.


La nota integrale del Ministero dell'Interno

martedì 20 agosto 2013

MULTE STRADALI: DAL 21 AGOSTO IN VIGORE GLI SCONTI DEL 30%

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall’articolo 202 del codice della strada.

Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. 

Riduzione non applicabile -  Lo sconto non si applica :

  • alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
  • alla normativa complementare.
 Pagamento brevi manu – Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato  presso:

  • ·         l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;
  • ·         a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • ·         a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione


Effetto retroattivo -  Sarà ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancore effettuare il pagamento in misura ridotta alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare un nuova notifica del verbale.

LUIGI DEL GIUDICE

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IL TESTO DI LEGGE
"Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le           modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento."
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GIA' NEI GIORNI SCORSI IL MINISTERO DELL'INTERNO AVEVA, TRAMITE CIRCOLARE, PROVVEDUTO A ESPLICARE E DETTARE LE PRIME NORME OPERATIVE IN MATERIA 
VEDI POST PRECEDENTE CON MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE NELL'AMBITO DELLA P.A. E SUL CODICE DELLA STRADA E LA CIRCOLARE N° 6333 DEL 12/08/2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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IERI, POI, IL MINISTERO DELL'INTERNO HA EMANATO LA SECONDA CIRCOLARE IN MATERIA AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 202 DEL C.D.S.. PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CON LA RIDUZIONE DEL 30%. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE E PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME
(testo circolare da plinforma.com)