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sabato 7 dicembre 2013

Nuovo sistema di sicurezza Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Circolare Ministeriale

Nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato una circolare disciplinante l’installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109, le fasi di attuazione del nuovo progetto ed i sistemi di sicurezza relativi alla fase di prima attuazione.


Allo scopo di facilitare ed aiutare l'utenza nella risoluzioni di eventuali problematiche che potrebbero crearsi il Ministero stesso ha istituito un'utenza telefonica attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con esclusione delle festività).  Il numero telefonico da contattare è: 800 863 116 (selezionare opzione 1).

Le istruzioni fornite con la circolare riguardano la sostituzione del sistema di sicurezza mentre i documenti allegati si riferiscono a procedure informatiche sottoposte ad appositi test eseguiti con esito positivo.


Il testo della circolare: http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n_23-2013.pdf

Allegati:  http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Allegato%20A%20istruzioni%20operative%20per%20le%20Prefetture.pdf

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Allegato%20B%20istruzioni%20operative%20per%20i%20Comuni.pdf

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Piano%20Dispiegam_25nov-06dic2013.pdf 

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PERMESSO DI SOGGIORNO: Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’interno



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’interno hanno adottato una circolare congiunta allo scopo di fornire chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 24, c. 4 del D.lgs 286/98), soprattutto in virtù delle numerose pronunce giurisprudenziali in materia.


In effetti il problema si era creato perché in molti casi le istanze di conversione del permesso erano state rigettate sul presupposto del mancato rientro nel paese d’origine del lavoratore alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In seguito ai ricorsi questi provvedimenti erano stati ritenuti illegittimi.

Il Consiglio di Stato, con numerose pronunce, ha chiarito che il c. 4 dell’art. 24 D.lgs 286/98 vada interpretato “nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificatamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.”

In seguito a questa presa di posizione da parte della giurisprudenza amministrativa non poteva non essere interpellata l’Avvocatura dello Stato che ha ritenuto di aderire all’interpretazione prevalente specificando che la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro configura un elemento ulteriore al quale va attribuito rilievo e consente, quindi, la conversione del permesso di soggiorno anche in assenza del rientro del lavoratore stagionale nel proprio paese d’origine.

Naturalmente è fondamentale la verifica, da parte degli Uffici preposti, della possibilità di assunzione nell’ambito delle quote d’ingresso programmate e l’effettiva assunzione del lavoratore.
 
Il testo integrale del provvedimento: http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/conversione%20del%20permesso%20di%20soggiorno%20stagionale%20per%20lavoro%20subordinato.pdf

domenica 24 novembre 2013

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO SU MODIFICA ART. 202 CDS



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, per quanto di propria competenza, una circolare diretta a chiarire alcune modalità operative circa il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. che di recente è stato modificato per mezzo del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 – Decreto del fare - poi convertito con modifiche nella legge 09/08/2013 n. 98.


Tale nuova disciplina consente al trasgressore o all’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione. Il Ministero del Lavoro  è intervenuto, quindi, per dare le prime indicazioni operative da fornire al proprio personale ispettivo che debba intervenire, per quanto di competenza, nell’applicare sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla legislazione complementare.

La prima parte della nota elenca gli elementi essenziali della modifica che ormai dovrebbero essere ben noti ma che per comodità si riepilogano:
Art. 202 C.d. S.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica  alle  violazioni  del presente codice per cui è prevista  la  sanzione  accessoria  della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni per le quali si trova ad intervenire il personale ispettivo del Ministero scrivente sono principalmente quelle riguardanti:
-         - Art. 174 CdS, Tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto;
-         - Art. 179 CdS, Cronotachigrafo e limitatore di velocità;
-         - D.lgs. 04 agosto 2008 n. 144, per ciò che concerne la conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti da parte delle imprese;
-         - L. 13 novembre 1978 n. 727, relativa all' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Mentre la riduzione non è applicabile per le violazioni contenute nel D.lgs. 19 novembre 2007 n. 234, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Infatti il dettato della circolare del Ministero dell’Interno n° 6333 del 12 agosto 2013 chiarisce che nei casi in cui la norma esterna al Codice prevede già in sé la sanzione senza fare rinvio, quindi, al titolo VI dello stesso D.lgs 285/1992, non è possibile applicare la riduzione del 30% ciò che in effetti avviene per le violazioni previste dal D.lgs 234/2007.

Lo “sconto” del 30% sarà applicato a tutti coloro che possano ancora effettuare regolarmente il pagamento dalla data di entrata in vigore della modifica (21 agosto 2013) senza prendere in considerazione il tempo di accertamento della violazione o quello diverso di instaurazione del procedimento ispettivo. Nel caso i verbali siano stati notificati in un momento precedente e non riportino la riduzione se il trasgressore o l’obbligato in solido vogliano avvalersi di tale facoltà possono chiedere la nuova notifica.

La riduzione dell’importo non potrà essere applicata a coloro che chiedano la rateizzazione della sanzione amministrativa ed inoltre, ad oggi, non essendo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro dotato di apparecchiatura che possa consentire il pagamento elettronico delle sanzioni, la modalità di pagamento esperibile sarà attraverso l’apposito modello F23.

La circolare ministeriale termina indicando, poi, materialmente le modifiche da apportare ai singoli verbali di contestazione.


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giovedì 17 ottobre 2013

SCONTI MULTE ANCHE SUI PREAVVISI. LA NOTA DEL MINISTERO

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Il Ministero dell'Interno chiarisce che al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l' applicazione di tale norma al preavviso di accertamento (articolo 202 C.d.S.), anche in ragione dell’assenza di un preciso dettato normativo in materia,  esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l’opportunità di accordare ugualmente il beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell’invio del verbale.


La nota integrale del Ministero dell'Interno

martedì 20 agosto 2013

MULTE STRADALI: DAL 21 AGOSTO IN VIGORE GLI SCONTI DEL 30%

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall’articolo 202 del codice della strada.

Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. 

Riduzione non applicabile -  Lo sconto non si applica :

  • alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
  • alla normativa complementare.
 Pagamento brevi manu – Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato  presso:

  • ·         l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;
  • ·         a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • ·         a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione


Effetto retroattivo -  Sarà ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancore effettuare il pagamento in misura ridotta alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare un nuova notifica del verbale.

LUIGI DEL GIUDICE

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IL TESTO DI LEGGE
"Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le           modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento."
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GIA' NEI GIORNI SCORSI IL MINISTERO DELL'INTERNO AVEVA, TRAMITE CIRCOLARE, PROVVEDUTO A ESPLICARE E DETTARE LE PRIME NORME OPERATIVE IN MATERIA 
VEDI POST PRECEDENTE CON MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE NELL'AMBITO DELLA P.A. E SUL CODICE DELLA STRADA E LA CIRCOLARE N° 6333 DEL 12/08/2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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IERI, POI, IL MINISTERO DELL'INTERNO HA EMANATO LA SECONDA CIRCOLARE IN MATERIA AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 202 DEL C.D.S.. PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CON LA RIDUZIONE DEL 30%. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE E PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME
(testo circolare da plinforma.com)

martedì 13 agosto 2013

DECRETO DEL FARE, MODIFICHE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AL CODICE DELLA STRADA. TESTO CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 6333/2013 MODIFICA ART. 202 CDS.

Il cd DECRETO DEL FARE dopo diverse polemiche e numerose modifiche è stato approvato da entrambi i rami parlamentari  venerdì 9 agosto nella sua versione definitiva.




PER QUANTO RIGUARDA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ci sono novità importanti in vista.
Dall'obbligo per i Comuni, sugli interventi di modifica delle sagome degli edifici, entro il 30 giugno 2014, di individuare le aree per le quali non si applicano le norme sulla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), alla soppressione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) passando attraverso l'interpretazione autentica della norma sull'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di governatore di enti locali, che non si applica ai sindaci di comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, eletti prima dell'entrata in vigore del decreto, sino alle nuove norme per agevolare gli investimenti in tecnologie digitali, per favorire gli acquisti on line della pubblica amministrazione, per realizzare il fascicolo sanitario elettronico, per estendere gli interventi della sicurezza all'edilizia scolastica, per limitare al 10 per cento la quota che gli enti locali devono destinare alla riduzione del debito pubblico, per introdurre borse di mobilità per studenti universitari meritevoli, per integrare il pacchetto Expo 2015 con agevolazioni sull'Iva e con l'ampliamento della possibilità di assunzioni a termine.
Non bisogna dimenticare, infine, il programma "seimila campanili" che si può trovare all'interno della sezione riservata al rilancio delle infrastrutture e che prevede di destinare un plafond ai comuni più piccoli per la realizzazione di progetti specifici che abbiano lo scopo di adeguare, ristrutturare od effettuare interventi infrastrutturali di adeguamento e di nuova costruzione di edifici pubblici, per interventi di manutenzione e realizzazione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio in generale.



PER QUEL CHE CONCERNE, INVECE, IL CODICE DELLA STRADA ci sono state modifiche sia relativamente alle sanzioni applicate agli autotrasportatori, in quanto ha eliminato la norma che creava due diversi trattamenti per gli autisti di veicoli industriali che decidevano di pagare immediatamente una sanzione al Codice della Strada per evitare il fermo amministrativo del veicolo. Con la norma in vigore in precedenza i conducenti titolari di patente italiana corrispondevano la metà del massimo edittale,  quelli titolari di patente estera invece pagavano il minimo edittale (in poche parole una somma inferiore). 
Ora tutti i pagamenti sono stati equiparati e portati, quindi, al minimo edittale.
Ma una delle modifiche che ha avuto maggiore popolarità (e critiche) è stata sicuramente quella che ha introdotto la possibilità di avere uno "sconto" del 30% sulle sanzioni previste dal codice della strada in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (n.b. di tale opportunità non si può usufruire nel caso di violazione di norme che comportino come sanzione accessoria confisca del veicolo o sospensione del documento di guida) .

Sicuramente lo scopo di tale intervento normativo è quello di garantire incassi certi e rapidi premiando così anche coloro che corrispondono gli importi ridotti nel termine previsto ma la confusione che ha circondato questa importante novità rischia sicuramente di creare, almeno all'inizio, dei gravi problemi per Stato ed Enti Locali e di aprire la strada per dei facili ricorsi nel caso di errore sul verbale.



LEGGI IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLINTERNO N° 6333 DEL 12 AGOSTO 2013 SULLA MODIFICA DELL'ART. 202 DEL CDS:



venerdì 9 agosto 2013

PATENTE DI GUIDA RICHIESTA PER LA GUIDA DI AUTOSNODATI - CIRCOLARE MIT 08/08/2013

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. n° 20774 dell'08/08/2013, emette parere circa il tipo di patente previsto per guidare autosnodati.

Tale chiarimento si era reso necessario con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2011 con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE.

leggi il testo completo della circolare:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15609

mercoledì 31 luglio 2013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE ESPLICATIVA SU UTILIZZAZIONE DI LASTRICO SOLARE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La circolare fornisce chiarimenti se, nel caso di utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell'impianto stesso, possa essere considerato un'area edificabile, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Leggi qui il testo completo della circolare: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-7074884561173855167

sabato 20 luglio 2013

PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA A2. POTENZA MASSIMA, CHIARIMENTI -CIRCOLARE M.I.T. 18996 RU

La patente di guida della categoria A2 abilita  alla guida di motocicli di potenza non superiore a 35 kW e rapporto potenza /massa non superiore a 0,20 kW/kg, tali che non siano derivati da una versione che sviluppa più del doppio della potenza massima consentita.
Dati i numerosi dubbi interpretativi sorti circa l'individuazione del valore limite ammissibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 18996 RU del 19/07/2013 per chiarire il significato di "potenza massima consentita" reperibile all'art. 3, c.3, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2011 n.59.















Leggi il testo completo della circolare: 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15398

venerdì 19 luglio 2013

INGRESSO DELLA CROAZIA NELL'UE: CIRCOLARI MINISTERIALI SU ACCESSO A MERCATO DEL LAVORO E PATENTI

Dal primo luglio u.s. anche la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea diventando il 28esimo stato membro e, come anche per l'ingresso degli altri paesi, sono state emanate delle circolari ministeriali che riguardano diversi ambiti per l'adattamento del diritto interno a questa nuova realtà.







Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, in base alle disposizioni del Trattato di adesione della Croazia, per i primi due anni successivi all’adesione (ed eventualmente per un ulteriore triennio) agli Stati membri è stata data la possibilità di continuare ad applicare misure nazionali o accordi bilaterali per disciplinare l’accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro ed il nostro paese ha deciso di avvalersi di questo regime transitorio.

Per questo motivo è stata emanata una circolare congiunta del Ministero dell'Interno con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consulta il testo della circolare congiunta: 
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20130702_Circ.pdf

Per quanto riguarda invece le patenti di guida Croate, secondo quanto indicato nella Circolare prot. 5316/4639E del 08.07.1994, le patenti rilasciate in Croazia potevano già essere convertite anteriormente al 1° luglio 2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli più recenti per le quali si era in attesa della definizione di una procedura d’aggiornamento da concordarsi con le autorità croate. 

Con l’entrata nell’Unione Europea della Croazia è attualmente possibile convertire le patenti 
di guida croate redatte anche sui due nuovi modelli che, prima del 1° luglio non potevano ancora essere accettati dagli Uffici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunque emanato una circolare per disciplinare la materia.

Consulta il testo della circolare M.I.T.:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15378

martedì 16 luglio 2013

NUOVE PROCEDURE DI STAMPA E RECAPITO ALL'UTENZA DELLE PATENTI DI GUIDA - CIRCOLARE M.I.T. PROT. 18260/RU

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica la circolare riguardante le nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza delle patenti di guida.

Dal 1 luglio, infatti, è stato attivato il servizio di personalizzazione centralizzata delle patenti di guida che prevede, nella sua prima fase, la produzione delle patenti di competenza degli uffici della motorizzazione civile e dell’ufficio centrale operativo e soltanto a regime anche delle patenti rilasciate per conferma di validità delle stesse.

In seguito all'attivazione di nuove modalità operative si è reso necessario ridefinire alcuni aspetti procedurali.

leggi il testo della circolarehttp://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15335
                                                          http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15336

(fonte: mit.gov.it)

lunedì 24 giugno 2013

NUOVO SISTEMA PER LE REVISIONI DEI VEICOLO: CIRCOLARE MINISTERIALE

La Motorizzazione ha da qualche tempo realizzato il "Nuovo Sistema Revisioni" finalizzato ad acquisire sul sistema centrale della Motorizzazione le informazioni relative agli esiti delle revisioni propedeutiche alla emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (la c.d. "sperimentazione" ad oggi operante solo nelle regioni Umbria, Toscana, Liguria e Lombardia).

Mercoledì 19 giugno si e' tenuta una importante riunione convocata dal Direttore Generale della MCTC che ha prospettato una soddisfacente soluzione per i problemi che si verificavano di frequente relativi all’interruzione dei collegamenti tra il CED del Ministero e/o il Portale degli automobilisti e i Centri di revisione.

Sono state individuate alcune “istruzioni operative” rivolte ai centri revisione.
Qualora nel corso della revisione di un veicolo, il sistema non funzionasse, per cause relative a problemi della rete, sarà possibile rilasciare comunque all’automobilista un certificato sostitutivo della carta di circolazione valido 30 giorni.

Pertanto a partire dal prossimo 8 luglio questo sistema sarà esteso all’intero territorio nazionale al fine di garantire l’uniformità di comportamento dei centri di revisione.

il testo della circolare: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1892