domenica 24 novembre 2013

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO SU MODIFICA ART. 202 CDS



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, per quanto di propria competenza, una circolare diretta a chiarire alcune modalità operative circa il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. che di recente è stato modificato per mezzo del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 – Decreto del fare - poi convertito con modifiche nella legge 09/08/2013 n. 98.


Tale nuova disciplina consente al trasgressore o all’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione. Il Ministero del Lavoro  è intervenuto, quindi, per dare le prime indicazioni operative da fornire al proprio personale ispettivo che debba intervenire, per quanto di competenza, nell’applicare sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla legislazione complementare.

La prima parte della nota elenca gli elementi essenziali della modifica che ormai dovrebbero essere ben noti ma che per comodità si riepilogano:
Art. 202 C.d. S.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica  alle  violazioni  del presente codice per cui è prevista  la  sanzione  accessoria  della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni per le quali si trova ad intervenire il personale ispettivo del Ministero scrivente sono principalmente quelle riguardanti:
-         - Art. 174 CdS, Tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto;
-         - Art. 179 CdS, Cronotachigrafo e limitatore di velocità;
-         - D.lgs. 04 agosto 2008 n. 144, per ciò che concerne la conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti da parte delle imprese;
-         - L. 13 novembre 1978 n. 727, relativa all' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Mentre la riduzione non è applicabile per le violazioni contenute nel D.lgs. 19 novembre 2007 n. 234, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Infatti il dettato della circolare del Ministero dell’Interno n° 6333 del 12 agosto 2013 chiarisce che nei casi in cui la norma esterna al Codice prevede già in sé la sanzione senza fare rinvio, quindi, al titolo VI dello stesso D.lgs 285/1992, non è possibile applicare la riduzione del 30% ciò che in effetti avviene per le violazioni previste dal D.lgs 234/2007.

Lo “sconto” del 30% sarà applicato a tutti coloro che possano ancora effettuare regolarmente il pagamento dalla data di entrata in vigore della modifica (21 agosto 2013) senza prendere in considerazione il tempo di accertamento della violazione o quello diverso di instaurazione del procedimento ispettivo. Nel caso i verbali siano stati notificati in un momento precedente e non riportino la riduzione se il trasgressore o l’obbligato in solido vogliano avvalersi di tale facoltà possono chiedere la nuova notifica.

La riduzione dell’importo non potrà essere applicata a coloro che chiedano la rateizzazione della sanzione amministrativa ed inoltre, ad oggi, non essendo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro dotato di apparecchiatura che possa consentire il pagamento elettronico delle sanzioni, la modalità di pagamento esperibile sarà attraverso l’apposito modello F23.

La circolare ministeriale termina indicando, poi, materialmente le modifiche da apportare ai singoli verbali di contestazione.


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