martedì 20 agosto 2013

MULTE STRADALI: DAL 21 AGOSTO IN VIGORE GLI SCONTI DEL 30%

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall’articolo 202 del codice della strada.

Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. 

Riduzione non applicabile -  Lo sconto non si applica :

  • alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
  • alla normativa complementare.
 Pagamento brevi manu – Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato  presso:

  • ·         l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;
  • ·         a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • ·         a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione


Effetto retroattivo -  Sarà ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancore effettuare il pagamento in misura ridotta alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare un nuova notifica del verbale.

LUIGI DEL GIUDICE

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IL TESTO DI LEGGE
"Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le           modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento."
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GIA' NEI GIORNI SCORSI IL MINISTERO DELL'INTERNO AVEVA, TRAMITE CIRCOLARE, PROVVEDUTO A ESPLICARE E DETTARE LE PRIME NORME OPERATIVE IN MATERIA 
VEDI POST PRECEDENTE CON MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE NELL'AMBITO DELLA P.A. E SUL CODICE DELLA STRADA E LA CIRCOLARE N° 6333 DEL 12/08/2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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IERI, POI, IL MINISTERO DELL'INTERNO HA EMANATO LA SECONDA CIRCOLARE IN MATERIA AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 202 DEL C.D.S.. PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CON LA RIDUZIONE DEL 30%. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE E PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME
(testo circolare da plinforma.com)

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