Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha emanato, per quanto di propria competenza, una circolare
diretta a chiarire alcune modalità operative circa il pagamento in misura
ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. che di recente è stato modificato per mezzo del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 –
Decreto del fare - poi convertito con modifiche nella legge 09/08/2013 n. 98.
Tale nuova
disciplina consente al trasgressore o
all’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo edittale ridotto del
30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o
notificazione della sanzione. Il Ministero del Lavoro è intervenuto, quindi, per dare le prime
indicazioni operative da fornire al proprio personale ispettivo che debba
intervenire, per quanto di competenza, nell’applicare sanzioni previste dal
Codice della Strada o dalla legislazione complementare.
La prima parte della nota elenca gli
elementi essenziali della modifica che ormai dovrebbero essere ben noti ma che
per comodità si riepilogano:
Art. 202 C.d.
S.
1. Per le
violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo
fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Le violazioni per le quali si trova ad
intervenire il personale ispettivo del Ministero scrivente sono principalmente quelle riguardanti:
-
- Art. 174 CdS, Tempi
di guida e di riposo nell’autotrasporto;
-
- Art. 179 CdS, Cronotachigrafo
e limitatore di velocità;
-
- D.lgs. 04 agosto
2008 n. 144, per ciò che concerne la conservazione del modulo di controllo
delle assenze dei conducenti da parte delle imprese;
-
- L.
13 novembre 1978 n. 727, relativa
all' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada.
Mentre la riduzione non è applicabile per le violazioni contenute nel D.lgs. 19
novembre 2007 n. 234, concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporti. Infatti il dettato della circolare del Ministero
dell’Interno n° 6333 del 12 agosto 2013 chiarisce che nei casi in cui la norma
esterna al Codice prevede già in sé la sanzione senza fare rinvio, quindi, al
titolo VI dello stesso D.lgs 285/1992, non è possibile applicare la riduzione
del 30% ciò che in effetti avviene per le violazioni previste dal D.lgs
234/2007.
Lo
“sconto” del 30% sarà applicato a tutti coloro che possano ancora effettuare
regolarmente il pagamento dalla data di entrata in vigore della modifica (21
agosto 2013) senza prendere in considerazione il tempo di accertamento della
violazione o quello diverso di instaurazione del procedimento ispettivo. Nel
caso i verbali siano stati notificati in un momento precedente e non riportino
la riduzione se il trasgressore o l’obbligato in solido vogliano avvalersi di
tale facoltà possono chiedere la nuova notifica.
La
riduzione dell’importo non potrà essere applicata a coloro che chiedano la
rateizzazione della sanzione amministrativa ed inoltre, ad oggi, non essendo il
personale ispettivo del Ministero del Lavoro dotato di apparecchiatura che
possa consentire il pagamento elettronico delle sanzioni, la modalità di
pagamento esperibile sarà attraverso l’apposito modello F23.
La
circolare ministeriale termina indicando, poi, materialmente le modifiche da
apportare ai singoli verbali di contestazione.
Leggi il testo integrale della circolare: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20131112_LC.pdf
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